Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine

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eccezionali nei trasporti nonché per la gestione delle stesse. Le disposizioni per le organizzazioni incaricate della gestione del sistema nonché per le imprese sono tuttora pertinenti e non sono state modificate sul piano del contenuto.

Titolo

L'OCTSE contiene disposizioni per la preparazione e il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali, comprendenti anche l'ordinazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali nonché la preparazione e l'effettuazione di questo tipo di trasporti. Di qui la nuova denominazione del titolo: ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali.

Ingresso

L'ordinanza si fonda sulle seguenti basi legali:

a. l’articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19954 sull'esercito e

sull'amministrazione militare (legge militare, LM)

«Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.»;

b. l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 20195 sulla protezione della popolazione e

sulla protezione civile (LPPC)

«Per l’esecuzione della presente legge la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, far capo a terzi e delegare loro compiti d’esecuzione.»;

c. l'articolo 27 della legge federale del 17 giugno 20166 sull'approvvigionamento del Paese (LAP)

«Il Consiglio federale prende le misure necessarie affinché in situazioni di grave penuria siano garantite sufficienti possibilità di trasporto, di informazione e di comunicazione, siano mantenute aperte le vie di trasporto, di informazione e di comunicazione e sia garantita la disponibilità di depositi per le scorte.»;

l'articolo 57 capoverso 1 LAP

«Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e prende le misure necessarie.»;

d. l'articolo 57c della legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale (LCStr)

«La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi» e «può ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali»;

e. l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie (Lferr)

«Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.»;

f. l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 20159 sul trasporto di merci da

parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM)

«Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.»;

g. l'articolo 13 della legge federale del 20 marzo 200910 sull'accesso alle professioni di

trasportatore su strada (LPTS)

«Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.»;

4 RS 510.10

5 RS 520.1

6RS 531

7 RS 741.01

8 RS 742.101

9 RS 742.41

10 RS 744.10