Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine
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La pandemia di COVID-19 ha evidenziato, in particolare, l'importanza della collaborazione internazionale e la necessità di una stretta cooperazione tra l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità federali competenti (UFT, USTRA, UFAC, UFSP, SEM), i Cantoni interessati nonché i gestori del compito sistemico. Anche la comunicazione transfrontaliera con le autorità straniere, come ad esempio i governi dei Paesi limitrofi o la Commissione europea, deve essere presa in considerazione già in fase di preparazione a situazioni eccezionali.
In tali casi la collaborazione non deve limitarsi ai soli attori dei trasporti. L'esempio della penuria di elettricità dimostra che anche attori quali l'Organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL) assumono un'importante funzione in questioni concernenti i trasporti in situazioni eccezionali e devono quindi essere coinvolti in lavori preparatori rilevanti.
Lo scambio reciproco d'informazioni deve essere garantito a tutti i livelli in maniera sistematica e completa. I gestori del compito sistemico stabiliscono a tale scopo un sistema che consente un monitoraggio delle situazioni eccezionali formulate all'articolo 4 OCTSE.
La collaborazione in situazioni eccezionali deve essere allenata e verificata periodicamente con esercitazioni ricorrenti quali esercizi di condotta strategica (ECS), esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (ERSS) ed esercitazioni d’emergenza generali (EEG).
Sezione 2: Organo direttivo per il coordinamento dei trasporti
Art. 6 Organizzazione dell'organo direttivo
In caso di situazioni eccezionali i diversi attori dei trasporti devono sapere cosa possono aspettarsi dagli altri enti interessati e cosa questi ultimi si aspettano da loro. A tale scopo è necessario un coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.
Cpv. 2
L'organo direttivo è composto dagli enti chiave in materia di trasporti della Confederazione e dei Cantoni, come pure dalle FFS e AutoPostale SA in qualità di gestori del compito sistemico. Le organizzazioni rappresentate in seno all'organo direttivo designano una persona e un sostituto che vi difendono gli interessi dell'organizzazione stessa. L'organo si riunisce periodicamente, generalmente due volte l'anno in una sessione ordinaria.
Ora al suo interno è presente anche un rappresentante della Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC). In tal modo si garantisce che gli aspetti del trasporto correlati alla protezione della popolazione e delle sue basi vitali vengano considerati a livello cantonale, sia nella preparazione in vista di situazioni eccezionali sia nella loro gestione (prevenzione delle catastrofi, SMCC, OCC).
In futuro l'Ufficio federale delle strade (USTRA) sarà rappresentato sia mediante la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) sia da un membro della direzione. Da un lato, la VMZ-CH in quanto gestore del compito sistemico per le strade nazionali dirige la preparazione e l'attuazione operative delle misure, dall'altro l'USTRA, nella sua qualità di autorità, è competente per la prevenzione strategica, comprendente la stima delle ripercussioni dei pericoli e delle minacce sulla rete delle strade nazionali nonché l'elaborazione di possibili provvedimenti per il mantenimento del trasporto su strada in situazioni eccezionali.
Cpv. 3
Il direttore dell'UFT ha la funzione di presidente dell'organo direttivo. Ciò consente di garantirne un'adeguata direzione strategica e tecnica.