Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine

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Affinché i provvedimenti preparatori pianificati e adottati siano trasparenti e tracciabili devono essere documentati. I contenuti e il grado di dettaglio della relativa documentazione devono poggiare sulle norme per la GR e la BCM.

Art. 15 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

In virtù degli articoli 10 Lferr, 22 della legge federale del 23 giugno 200621 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e 10 capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre 197522 sulla navigazione interna, l'UFT è l'autorità di vigilanza per i trasporti terrestri e la navigazione. Tale competenza lo obbliga a controllare le imprese. Di conseguenza spetta all'UFT anche la vigilanza sui provvedimenti preparatori che comprende anche quelli dei gestori del compito sistemico per il coordinamento dei trasporti.

Nel quadro della vigilanza l'UFT controlla, a campione e mediante domande mirate, se e come vengono programmati e preparati provvedimenti ai livelli strategico e operativo dell'impresa. Le domande riguardano soprattutto le modalità di trattamento dei seguenti, fondamentali campi di attività: a) garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'esercizio e b) obbligare il personale necessario all'esercizio a prestare servizio. L'UFT non valuta i contenuti dei provvedimenti preparatori. È questo un compito che spetta all’impresa, in collaborazione con le autorità cantonali e comunali presenti sulla sua rete.

Sezione 5: Coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali

La presente sezione definisce la ripartizione dei ruoli e le competenze in una situazione eccezionale. I gestori del compito sistemico curano la direzione operativa, elaborano provvedimenti e li coordinano con le imprese di trasporto. I competenti enti federali esercitano un ruolo di sostegno e agiscono attivamente soprattutto laddove si rendono necessarie decisioni politiche.

Art. 16 Compiti della Confederazione

La gestione operativa di una situazione eccezionale spetta principalmente ai Cantoni, ai gestori del compito sistemico e alle imprese interessate. Gli enti federali forniscono assistenza ai singoli attori in funzione della situazione.

Con la pandemia di COVID-19, tuttavia, è emerso che le mansioni di gestione dei compiti sistemici non possono essere trasmesse in toto ai rispettivi gestori e che anche gli enti interessati all'interno dell'Amministrazione federale devono assumersene una parte. Non appena i gestori FFS, AutoPostale SA e VMZ sono operativi, i rispettivi Uffici federali (UFT e USTRA) devono appoggiarli attivamente. Il sostegno può avvenire sotto forma, ad esempio, di chiarimento di questioni giuridiche, elaborazione di condizioni quadro, rappresentanza degli interessi presso lo stato maggiore superiore di crisi interdipartimentale, coordinamento con servizi esteri nel settore dei trasporti transfrontalieri, deroga a disposizioni legali nonché imposizione di misure.

Art. 17 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA

Cpv. 1

La presente disposizione sancisce che le FFS in qualità di gestore del compito sistemico del trasporto ferroviario secondo l’articolo 11 OCTSE hanno l'obbligo di coordinare gli interessati a livello operativo, al fine di garantire che in una situazione eccezionale i gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviarie esercitino i propri diritti e adempiano i propri doveri. In particolare,

21RS 743.01

22 RS 747.201