Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine
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Il Cantone GE, Bell Schweiz AG, Coop, Denner AG, IG DHS, MGB, Swisscofel, Swiss Retail Federation e Veledes non approvano che la dichiarazione di provenienza appaia nel campo visivo principale perché, a seconda della materia prima, l’origine può cambiare molto rapidamente e la soluzione di caratterizzazione deve essere tecnicamente applicabile alle diverse forme di imballaggio. L’obbligo di posizionare la dichiarazione nel campo visivo principale non è abbastanza flessibile e non offre ai consumatori alcun valore aggiunto. Ritengono più opportuno indicare la dichiarazione vicino alla denominazione specifica e chiedono di aggiungere al capoverso 5 una nuova lettera d. Questa proposta è avanzata anche da Promarca, Nestlé Suisse e FIAL.
GastroSuisse e SFF rimandano nuovamente alle loro posizioni in merito alla modifica dell’ODerr. GastroSuisse aggiunge che la lettera k dovrebbe essere eliminata. SFF considera l’indicazione obbligatoria nel campo visivo principale come un’ulteriore difficoltà per l’attuazione pratica, poiché lo spazio sulle etichette è limitato.
Articolo 16 capoverso 1
AEG e SFF sono favorevoli alla modifica proposta.
AgriGenève, AGORA, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il limite di dichiarazione del 50 per cento in massa sia troppo elevato in quanto questa misura sarebbe inefficace per la maggior parte dei prodotti trasformati contenenti diversi ingredienti. Propongono quindi di fissare il limite al 20 per cento in massa. L’indicazione di provenienza sarebbe quindi obbligatoria per un massimo di cinque ingredienti, il che appare ragionevole e opportuno per i consumatori.
Biscosuisse, Chocosuisse e FIAL respingono l’irrigidimento della disposizione sulla dichiarazione di provenienza degli ingredienti perché questo, unito all’ampliamento degli obblighi di caratterizzazione, potrebbe determinare costi elevati e oneri supplementari, soprattutto per le aziende che operano a livello internazionale e che immettono gli stessi prodotti muniti delle stesse etichette nel mercato svizzero e in quello dei Paesi dell’UE. Se non verrà tenuto conto di questa richiesta, Biscosuisse e Chocosuisse propongono di armonizzare la definizione di provenienza con il diritto dell’UE per disporre delle stesse condizioni di concorrenza dei produttori europei. Chiedono inoltre una deroga dall’obbligo di caratterizzazione per determinate categorie di prodotti, ossia le farine che per motivi di qualità contengono in parte cereali di provenienza straniera e prodotti senza zucchero, realizzati principalmente con sostituti dello zucchero come l’isomalto o il maltitolo. Nel caso delle farine, la parte e la provenienza dei cereali stranieri è variabile; pertanto, nemmeno le nuove possibilità di caratterizzazione (regione geografica più ampia o indicazione negativa) permettono di indicare una provenienza generale valida. Per quanto riguarda i prodotti senza zucchero, Biscosuisse e Chocosuisse dubitano che i consumatori siano interessati al Paese di provenienza, anche perché in molti casi non conoscono la materia prima, che può inoltre variare (p. es. il maltitolo può essere ottenuto sia dal grano sia dal mais). Esse sostengono che il basso valore aggiunto per i consumatori sia sproporzionato rispetto allo sforzo necessario per ottenere queste informazioni.
FIAL sottolinea che, per analogia con l’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, le indicazioni geografiche protette da disposizioni nazionali o accordi internazionali e i marchi d’impresa che costituiscono un’indicazione di origine dovrebbero essere esclusi dall’applicazione.
I Cantoni BS, GR, JU, NE, SG, TG, TI, VS, ZG e ACCS respingono l’idea che in futuro la presentazione di un prodotto non vada più impiegata per determinare se il Paese di origine degli ingredienti debba essere dichiarato. Ora soltanto la percentuale di peso e l’origine degli ingredienti devono essere presi in considerazione come criteri per l’obbligo di dichiarazione. L’estensione dell’obbligo di dichiarazione a tutti i prodotti con una corrispondente percentuale di peso di un ingrediente aumenta notevolmente l’onere lavorativo per le aziende e l’onere di ispezione per le autorità di controllo. I Cantoni FR e ZH concordano con questa osservazione, ma propongono anche una modifica dell’articolo 16 capoverso 1