Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati
1. Situazione iniziale
A giugno del 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori introducendo un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Al fine di attuare la mozione, con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione per gli obblighi di caratterizzazione per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia, nonché per l’uso, nelle derrate alimentari di origine vegetale, di determinati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. L’attuazione avviene tramite la modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) e dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), nonché una nuova ordinanza del DFI concernente l’elenco dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
In suddetta decisione il Consiglio federale, visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ha inoltre incaricato il DFI di preparare un progetto in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il motivo di questa decisione era ed è la persistente e diffusa inosservanza dell’obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Per un divieto d’importazione efficace e conforme al diritto internazionale il concetto di «infliggere sofferenze agli animali» non va definito in riferimento alla legislazione svizzera, ma come una violazione dei principi guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale1 (World Organisation for Animal Health – WOAH) in materia di benessere degli animali. Questi principi guida corrispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati. Essi costituiscono la base per il divieto di importazione da attuare nell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) e nell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11). È inoltre necessario emanare una nuova ordinanza del DFI concernente l’elenco dei Paesi per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.
Sono state oggetto del progetto posto in consultazione anche la modifica dell’OID, che attua la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all’estero», e la modifica dell’ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12) al fine di adeguarla alle nuove disposizioni del diritto UE per il vino, conformemente al regolamento (UE) 2021/21172. Da ora in Svizzera, come nell’UE, per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti dovranno essere obbligatori anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo. Queste informazioni potranno essere fornite anche per via elettronica. Il regolamento (UE) n.
1 Organizzazione intergovernativa composta da 182 membri che lavora per migliorare la salute degli animali in tutto il mondo.
2 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.