Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine

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5.1 Osservazioni generali

AGORA, AgriGenève, ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, BioSuisse, BEBV, BVAR, BVZW, PLR, GalloSuisse, Graubünden Wein, IGöM, USC, SBLV, SEVS, SGBV, Suisseporcs, Swiss Beef CH, Veledes, VMS, VSKP, ZBV, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Deutschschweizer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein respingono la proposta di modifica dell’ordinanza del DFI sulle bevande. Sottolineano che in Svizzera non vi è necessità di regolamentazione per la caratterizzazione del vino con l’indicazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali e che tale decisione dovrebbe essere lasciata al mercato del vino e alla domanda in Svizzera. Le organizzazioni sostengono che rinunciare a questa modifica, che riprende le disposizioni dell’UE, eviterebbe costi di regolamentazione allo Stato e alle aziende vinicole e non creerebbe ostacoli al commercio né per i vini svizzeri né per quelli importati. Le organizzazioni chiedono che, se si insiste nel portare avanti la modifica, il settore venga nuovamente consultato.

Il FiBL chiede che si rinunci alla tabella dei valori nutrizionali per il vino analogamente alla lettera informativa 2019/4: Derrate alimentari fabbricate artigianalmente: interpretazione e disposizioni informative.

I Cantoni AG, BS, GR, SG, NE, TG, TI, ZG, ZH e ACCS chiedono che l’obbligo di caratterizzazione sia applicato a tutte le bevande alcoliche con un contenuto alcolico inferiore al 15 per cento in volume. In caso contrario, la disposizione dovrebbe essere eliminata. ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz sono favorevoli all’introduzione dell’obbligo di dichiarazione e chiedono che venga esteso a tutte le derrate alimentari con un contenuto alcolico inferiore al 15 per cento in volume.

5.2 Commento ai singoli articoli Articolo 75 capoverso 1, 2bis e 2ter

La proposta di caratterizzazione per via elettronica è sostenuta unicamente da KF, mentre i Cantoni BS, GR, SG, TG, TI, VS e ZG, nonché ACSI, AEG, CFC, FRC e Public Health Schweiz la respingono. Dichiarano infatti che le informazioni su una derrata alimentare o una bevanda devono essere disponibili all’insieme dei consumatori e che non si può dare per scontato che tutti possiedano e sappiano utilizzare un dispositivo elettronico adeguato. Chiedono quindi che le indicazioni vengano, se necessario, fornite per scritto.

Coop, Denner, FIAL, IG Detailhandel e MGB sono sostanzialmente favorevoli alla possibilità di una caratterizzazione per via elettronica, osservano però che i requisiti di cui all’articolo 75 capoverso 2 bisper la caratterizzazione elettronica richiedono l’esternalizzazione a fornitori terzi. Coop, Denner, IG Detailhandel e MGB respingono pertanto la lettera c di questa disposizione. Sottolineano inoltre le ridondanze che risultano in relazione ai requisiti di caratterizzazione per gli shop online.

I Cantoni FR e ZH ritengono che la fornitura di informazioni rilevanti sotto il profilo del diritto alimentare rappresenti una sfida per il settore, così come la garanzia della protezione dei dati per i destinatari di tali informazioni. A loro avviso, inoltre, prima di applicarli ad altre categorie di prodotti, dopo un certo periodo di tempo i sistemi vanno valutati sotto il profilo dell’efficacia, dell’applicabilità e della solidità. Secondo il Cantone GE mettere a disposizione in forma elettronica le informazioni di caratterizzazione costituisce una deroga al diritto alimentare che può essere giustificata dall’elevata variabilità del prodotto. Sottolinea però che può rappresentare una fonte di errori importante. Inoltre, l’abbreviazione «E» per l’indicazione del valore energetico potrebbe essere confusa con la «E» impiegata per gli additivi. AEG, ACSI, FRC, KF e Public Health Schweiz affermano che l’indicazione del valore nutritivo deve riportare anche le unità. Il Cantone NE sostiene che andrebbe valutato lo sviluppo di uno strumento sotto forma di codice QR per le informazioni essenziali come gli ingredienti e gli allergeni.

Articoli 76 capoverso 5 e articoli 77–79