Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine
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su base quotidiana. Propone quindi di riformulare il capoverso in modo da poter indicare tutti i Paesi di provenienza o le diverse regioni geografiche anche nel caso in cui non tutti gli ingredienti provenienti dai vari Paesi vengano elaborati contemporaneamente.
ACSI, AgriGenève, AMS, BVAR, FRC, IGöM, SBLV, USC, SGBV, SMP, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il capoverso 3 sia centrale e copra tutte le possibilità e che le eccezioni di cui al capoverso 4 non siano pertanto necessarie poiché intralciano gli sforzi per raggiungere una migliore trasparenza.
Articolo 16 capoverso 4
I Cantoni BS, FR, GR, NE, SG, TG, TI, ZG, ZH e ACCS respingono la caratterizzazione negativa proposta in quanto non fornisce ai consumatori alcuna informazione effettiva. I Cantoni JU e VS e AGORA chiedono che le regioni geografiche più ampie per indicare il Paese di provenienza possano essere impiegate unicamente per le caratterizzazioni facoltative. Anche il Cantone GE respinge la disposizione, affermando che le possibilità di caratterizzazione sono troppo ampie e che quindi non costituiscono più un’informazione concreta. La disposizione offre invece il modo di non fornire informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti.
ACSI, FRC e Public Health Schweiz respingono la formulazione proposta per il capoverso 4 poiché ritengono che il capoverso 3 specifichi sufficientemente il modo in cui l’indicazione di provenienza ampliata vada effettuata. Dalla disposizione di cui al capoverso 4 risultano dichiarazioni così numerose e/o comprendenti regioni geografiche così estese da non fornire più alcun contenuto informativo. Neanche le formulazioni negative offrirebbero maggiore trasparenza. AEG, AgriGenève, BEBV, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il capoverso 3 sia centrale e copra tutte le possibilità. Le eccezioni previste al capoverso 4 sono pertanto nulle e, poiché l’indicazione delle regioni geografiche generalizzerebbe l’informazione al punto che i Paesi di provenienza problematici non sarebbero più facilmente identificabili, comprometterebbero gli sforzi per migliorare la trasparenza sulla provenienza. Si presenterebbero, inoltre, problemi di delimitazione nel caso dei Paesi che non possono essere chiaramente attribuiti a una sola area geografica. L’intenzione di ispirarsi alla normativa dell’UE è opportuna soltanto quando ne risulta un valore aggiunto. Nel presente caso le modifiche proposte non condurrebbero tuttavia a una maggiore trasparenza. Questo punto viene sollevato anche da AMS, FSPC, SMP e Swiss granum, che propongono di limitare il capoverso 4 alla lettera a.
KF e SFF si dichiarano favorevoli a una dichiarazione flessibile della provenienza degli ingredienti. GastroSuisse è fondamentalmente contraria all’introduzione dell’articolo 16. Se l’articolo dovesse comunque essere adottato, GastroSuisse sarebbe favorevole al capoverso 4 perché ridurrebbe gli ostacoli al commercio.
Bell Schweiz AG, Biscosuisse, Chocosuisse, Coop, Denner, FIAL, IGDHS, Nestlé Suisse, Promarca, Swisscofel, Swiss Retail Federation e Veledes accolgono con favore la disposizione, ma chiedono di sostituire «UE» con «Europa». Inoltre, come nell’UE, anche nello spazio economico svizzero andrebbe introdotta un’opzione aggiuntiva che permetta di esprimere la provenienza dell’ingrediente nell’elenco in una forma negativa semplice tramite la dicitura «non Svizzera» o «non CH». Biscosuisse e Chocosuisse ritengono che le formulazioni negative «non UE» e «non Europa» non siano rilevanti per i produttori svizzeri e possano quindi essere eliminate.
BDSI suggerisce di ampliare la scelta delle possibili caratterizzazioni aggiungendo «UE o non UE», poiché, nella pratica, può accadere che nello stesso giorno di produzione le materie prime impiegate provengano da Paesi diversi.
Articolo 45b
GastroSuisse è favorevole a periodi transitori identici per l’ODerr e l’OID: la durata dovrebbe essere di cinque anni, in modo che la Confederazione abbia il tempo di redigere elenchi completi di Paesi. Anche Forum PMI chiede un periodo transitorio di cinque anni e che le associazioni di categoria interessate