Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine

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2021/2117 modifica il regolamento (UE) n. 1308/20133 e disciplina in particolare le nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e i metodi consentiti per la loro dealcolizzazione. Le disposizioni svizzere devono essere armonizzate con questi requisiti dell’UE, in modo che in Svizzera ai prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati si applichino le stesse condizioni dell’UE.

Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulle modifiche delle ordinanze, conclusasi il 12 luglio 2024. Oltre ai Cantoni, sono stati coinvolti i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell’economia e altre 101 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 125 pareri, di cui 20 da parte dei Cantoni, 3 da parte di un partito politico e 102 da parte di organizzazioni e cerchie interessate. I pareri possono essere consultati alla pagina Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFI. Il presente rapporto fornisce una sintesi dei pareri pervenuti. Nella prima parte sono riassunte le osservazioni generali, seguite dai pareri dettagliati in merito ai singoli articoli.

2. Modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

2.1 Osservazioni generali

I Cantoni AI, AR, BS, FR, GE, GR, JU, NE, TG, SG, SH, SO, VS, ZG, ZH sono sostanzialmente favorevoli alla modifica proposta dell’ODerr. A eccezione del Cantone SO, tutti i Cantoni hanno espresso tuttavia riserve sulla proposta di attuazione. Secondo i Cantoni BS, GE, GR, TG, SG, ZG l’onere relativo al controllo delle disposizioni è molto elevato. Per questo motivo i Cantoni, a eccezione del Cantone SO, chiedono un divieto di importazione dei prodotti oppure un obbligo di certificazione analogo a quello per i prodotti biologici. I Cantoni BS, FR, NE, TG, VS e ZH segnalano inoltre un possibile rischio di inganno.

2.2 Commento ai singoli articoli Articolo 36 capoverso 1 lettere j e k

AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TVS Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS disapprovano il fatto che una caratterizzazione errata può essere contestata solo se le autorità di esecuzione possono dimostrare che un prodotto non dichiarato è stato effettivamente ottenuto con un metodo soggetto all’obbligo di dichiarazione. Criticano aspramente la regolamentazione prevista, in quanto le autorità di esecuzione dovrebbero investire un’enorme quantità di tempo nel controllo delle indicazioni e necessiterebbero dell’aiuto delle autorità dei rispettivi Paesi per i controlli all’estero. Propongono quindi l’introduzione di un’inversione dell’onere della prova, analogamente a quanto previsto dall’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) e come più volte sottolineato nel rapporto finale del 19 gennaio 2022 «Regulierungsfolgenabschätzung zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast» (analisi d’impatto della regolamentazione sull’introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione di prodotti di origine animale nonché sull’inversione dell’onere della prova, disponibile in tedesco).

Agora, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, USC, SBLV, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VSKP e ZBV ritengono molto importante che alla vendita di carne si applichi un obbligo di

3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.