Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine
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dichiarazione nel caso in cui gli animali siano stati sottoposti a interventi dolorosi senza anestesia. Questo perché in Svizzera, a differenza di molti altri Paesi da cui proviene la carne, vigono elevati standard per la protezione degli animali. La trasparenza in merito a tali interventi migliora l’equità nei confronti dei prodotti svizzeri e permette ai consumatori di fare scelte di acquisto più rispettose degli animali. Le organizzazioni chiedono inoltre che la disposizione includa anche la carne di agnello.
Animal Rights Switzerland auspica che siano i punti vendita a dover dimostrare che i prodotti non sono stati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali in modo da non dover più sottostare all’obbligo di caratterizzazione. I punti vendita dovrebbero essere tenuti a dimostrare che il prodotto proviene da un Paese in cui vigono divieti di produzione stabiliti dalla legge e riconosciuti come equivalenti, nonché sottoposti a un programma di controllo , oppure che è stato prodotto in osservanza di una direttiva di produzione di diritto privato riconosciuta equivalente, la cui conformità deve essere verificata da un organismo di certificazione nell’ambito di un programma di certificazione.
I Cantoni JU, SG, TI e VS non approvano il fatto che il sistema si basi su un elenco di Paesi in cui sono ancora consentiti alcuni metodi di produzione non autorizzati in Svizzera senza tenere conto del metodo di produzione. Chiedono che sia possibile immettere sul mercato prodotti senza obbligo di caratterizzazione, a condizione che siano stati fabbricati con un metodo di produzione che offra gli stessi standard di quelli svizzeri (p. es. la produzione biologica). A tal fine, agli organismi di controllo ufficiali dovrebbero essere fornite garanzie affidabili (p. es. certificati riconosciuti a livello internazionale).
ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz accolgono con favore l’introduzione di questi obblighi di dichiarazione.
Bell Schweiz desidera che la dichiarazione si applichi a tutte le derrate alimentari.
SFF ritiene che la gamma di metodi e di specie animali da dichiarare sia molto ampia e che non sarebbe controllabile senza gli elenchi dei Paesi. Giudica quindi opportuno che vengano introdotti.
Coop, Denner, CFC, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé Suisse, Promarca e Swiss granum osservano che dal articolo 36 capoverso 1 lettera k non si deduce che si tratta esclusivamente di derrate alimentari di origine vegetale non trasformate. È pertanto necessario introdurre un riferimento complementare all’allegato 2, analogo a quello presente nel capoverso 1 lettera j. Sostengono inoltre che una dichiarazione per tutte le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate (definizione di «non trasformata» ai sensi dell’art. 2 cpv. 14 ODerr) non sia attuabile e che quindi l’obbligo di dichiarazione vada limitato a frutta e verdura fresca e non trasformata. Le singole organizzazioni di categoria proseguono facendo riferimento a problemi specifici del loro settore. Le organizzazioni sarebbero infine favorevoli a inserire nell’ordinanza le precisazioni presentate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) durante la tavola rotonda.
ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz accolgono con favore il fatto che anche la produzione di alimenti di origine vegetale sia soggetta alla dichiarazione e si possa così contribuire a proteggere la salute dei consumatori, ma soprattutto dei produttori. Considerano tuttavia problematica la forma attualmente assunta da questo obbligo di caratterizzazione, in quanto la dichiarazione concerne tutti i prodotti provenienti da un Paese, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti con un marchio che vieta l’impiego di tali pesticidi. Un’informazione di questo tipo è ingannevole e non incentiva i produttori a produrre senza impiegare pesticidi.
AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, USC, SBLV, FSPC, SGBV, Swiss Beef CH, WWF e ZBV chiedono che, per le derrate alimentari di origine vegetale di cui alla lettera k, venga osservato il testo della mozione della commissione e che la dichiarazione sia obbligatoria anche qualora vengano impiegati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. L’elenco internazionale può infatti applicarsi a prodotti fitosanitari per i quali in Svizzera non è mai stata richiesta un’autorizzazione. I divieti in vigore nel nostro Paese sono stabiliti sulla base di rischi scientificamente provati per la salute o per l’ambiente. Si deve quindi partire dal principio che gli stessi rischi esistono anche in altri Paesi. In risposta