Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 23 pagine
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OID secondo la quale non dovrebbero essere inclusi nella dichiarazione di provenienza soltanto gli ingredienti di cui all’articolo 15 capoverso 2, ma anche le materie prime di cui all’articolo 15 capoverso 3. Questo perché, sebbene l’articolo citi proprio le «materie prime», il riferimento all’articolo 15 capoverso 2 le escluderebbe nuovamente. Anche BDSI, CAOBISCO, GastroSuisse, Forum PMI, Nestlé Suisse, Promarca, USAM, Swiss Retail Federation e Veledes respingono la nuova disposizione. BDSI, Caobisco, Chocosuisse e Forum PMI raccomandano di impiegare l’indicazione della provenienza per l’ingrediente primario, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Questo principalmente perché sul mercato europeo le catene di approvvigionamento e i Paesi di provenienza dei vari ingredienti cambiano frequentemente. Swiss Retail Federation spiega che il passaggio al nuovo sistema comporterebbe in molti casi divergenze tra la Svizzera e l’UE in relazione alle indicazioni obbligatorie. Poiché le condizioni generali sulla protezione dagli inganni ai sensi dell’articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e dell’articolo 12 ODerr rimarrebbero inalterate, l’abolizione del criterio di presentazione e il nuovo confronto tra Paese di provenienza e Paese di produzione comporterebbero solamente un maggiore lavoro aggiuntivo per il commercio al dettaglio (la dichiarazione verrebbe estesa a molti più prodotti). La trasparenza auspicata è raggiunta già oggi e per questo Swiss Retail Federation respinge in toto la disposizione.
BDSI chiede che venga chiarito il termine «materie prime» e che si tenga conto anche della rilevanza per i consumatori dell’ingrediente composto. Promarca propone di aggiungere che questo obbligo di indicazione non si applica qualora il Paese di produzione della derrata alimentare risulti da un’indicazione geografica protetta o da un marchio registrato.
Articolo 16 capoverso 2
BDSI, Chocosuisse, Forum PMI, USAM e SFF respingono la disposizione. Chocosuisse, Forum PMI e USAM chiedono che la parte dell’ingrediente sia sempre pari al 50 per cento in massa, indipendentemente dal fatto che sia di origine animale o no. Visto l’obbligo molto più frequente di dichiarare la provenienza degli ingredienti, SFF chiede di mettere in discussione la soglia del 20 per cento, che è molto bassa, per i prodotti di origine animale e di trattare tutti gli ingredienti allo stesso modo.
ACSI, AEG, AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, FRC, GalloSuisse, IGöM, Public Health Schweiz, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV chiedono che l’indicazione della provenienza dei prodotti di origine animale vada indicata già a partire dal 5 per cento in massa. Questi ingredienti, infatti, sono spesso utilizzati in quantità ridotte, ma sono significativi in termini di valore. Inoltre, la Svizzera, terra di pascolo, necessita di particolare trasparenza ed equità per quanto riguarda gli ingredienti di origine animale. ACSI, AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, FRC, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV chiedono che la dichiarazione del Paese di provenienza sia estesa anche ai prodotti di origine animale. AEG è favorevole a estendere la disposizione agli ingredienti che danno il nome a un prodotto poiché questi sono solitamente rilevanti e lo caratterizzano sotto vari aspetti. Per i consumatori è pertanto importante conoscerne la provenienza.
Biscosuisse si chiede se sia necessario mantenere la soglia molto bassa del 20% per i prodotti di origine animale. Propone di trattare gli ingredienti in modo uniforme e di sopprimere l'articolo 16 capoverso 2.
FIAL, Nestlé e Promarca sottolineano che l’attuale normativa sulla dichiarazione della provenienza degli animali non viene quasi mai applicata agli ingredienti trasformati di origine animale. Inoltre, nell’UE non è richiesta una caratterizzazione dell’origine degli animali per gli ingredienti di origine animale, ma dell’origine dell’ingrediente. Chiedono pertanto che il capoverso 3 venga modificato in modo che sia la provenienza degli ingredienti trasformati di origine animale a dover essere indicata.
Articolo 16 capoverso 3
BDSI afferma che la disposizione non è attuabile nella pratica poiché nella maggior parte dei casi gli ingredienti hanno varie origini; non è pertanto possibile indicare tutte le provenienze e ristampare l’elenco