Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.3.3 Art. 3 cpv. 1 lett. b

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. n. 3.3.2), 3 Cantoni51, un partito52 e un’organizzazione53 chiedono che l’articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC imponga obbligatoriamente una trasmissione dei dati tramite cifratura end-to-end (End to End Encryption/E2EE), che costituisce il metodo di cifratura più sicuro.

Per quanto riguarda la trasmissione di dati mediante teleconferenza, un Cantone54 osserva che la cifratura su un telefono classico è impossibile in assenza di un software specifico.

Un Cantone55 ritiene che l’articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC debba obbligatoriamente specificare i metodi di cifratura ammessi.

Un Cantone56 chiede di precisare nell’articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC l’autorità svizzera che detiene la chiave di cifratura.

4.3.4 Art. 3 cpv. 1 lett. c

Un Cantone57 considera irrealizzabile e troppo astratto l’obbligo dei giudici di garantire che il sistema di server tramite il quale avviene la trasmissione sia aggiornato e che le lacune critiche riscontrate siano colmate. Secondo un altro Cantone58 gli obblighi figuranti nell’articolo 3 capoverso 1 lettera c AP-OSTAC incombono alla Confederazione.

4.3.5 Art. 3 cpv. 1 lett. d

Per un Cantone59 e un’organizzazione60 è impossibile garantire che i partecipanti al procedimento e il pubblico non abbiano accesso alle funzioni che permettono di registrare il suono e l’immagine. Infatti un partecipante può sempre installare un software di registrazione indipendente dal sistema di trasmissione audiovisiva utilizzato. Un Cantone61 reputa necessario stabilire nell’articolo 3 capoverso 1 lettera d AP-OSTAC che il divieto di accedere alle funzioni di trasmissione e registrazione vale soltanto per il sistema di trasmissione utilizzato nel caso concreto.

4.3.6 Art. 3 cpv. 2

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. n. 3.3.2), 2 Cantoni62 e un’organizzazione63 ritengono necessario autorizzare soltanto i fornitori privati domiciliati o residenti in Svizzera a mettere a disposizione sistemi di trasmissione audiovisiva.

51 BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3).

52 PPS (pag. 2).

53 privatim (pag. 1 seg.).

54 ZH.

55 ZG (pag. 2).

56 VS.

57 GL.

58 NW (pag. 3).

59 BL.

60 privatim (pag. 2).

61 ZG (pag. 2).

62 NW (pag. 3), TG (pag. 1).

63 ODAGE (pag. 2).