Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine
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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-
sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)
ed eventualmente prevedere una norma unica sull’esecuzione dell’atto processuale distinguendo in capoversi separati le persone che partecipano attivamente all'atto processuale e il pubblico. È inoltre importante precisare esplicitamente che i partecipanti all’atto processuale devono sempre tenere accesa la loro videocamera e mostrare il loro volto, sotto pena delle sanzioni di cui all’articolo 128 CPC.
4.7.2 Art. 7 cpv. 1
Per 3 Cantoni110 e 1 organizzazione111 non basta che il giudice debba assicurarsi che solo le persone autorizzate seguano l’atto processuale. La procedura d’identificazione deve infatti essere adattata in base all’atto processuale in questione (udienza pubblica o a porte chiuse) e al ruolo dei partecipanti (giudice, parte, testimone, spettatore, ecc.). Visto che saranno trattati dati degni di particolare protezione (cfr. n. 3.3.2), un’organizzazione112 propone di prevedere un metodo di autenticazione, ad esempio un’autenticazione a due fattori, che consenta di verificare che soltanto le persone autorizzate partecipino al procedimento.
Due Cantoni113 e un’organizzazione114 reputano complicato attuare nella pratica l’articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC, che obbliga il giudice ad assicurarsi che soltanto le persone autorizzate seguano l’atto processuale. Questa condizione è eccessiva sia per il giudice che per i partecipanti all’atto processuale.
Un Cantone115 ritiene che l’obbligo per il giudice di garantire uno svolgimento corretto dell’atto processuale sia ridondante rispetto all’articolo 124 capoverso 1 CPC e potrebbe dunque essere stralciato dall’articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC.
Un Cantone116 è dell’avviso che l’articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC vada attenuato e sostituito da una soluzione più praticabile. Infatti, è praticamente e tecnicamente impossibile per il giudice impedire a terzi non autorizzati di seguire la trasmissione dell’atto processuale; possono, ad esempio, condividere uno schermo.
4.7.3 Art. 7 cpv. 2
Tre Cantoni117 e un’organizzazione118 si chiedono come il giudice potrà fugare i dubbi
sull’identità dei partecipanti alle udienze online. Gli sviluppi in materia di deepfakes complicano ulteriormente la situazione.
110 BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3).
111 privatim (pag. 2).
112 eGov Schweiz (pag. 2).
113 GL, SH (pag. 3).
114 Obergericht GL (pag. 3).
115 TG (pag. 2).
116 LU (pag. 3).
117 BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3 seg.).
118 privatim (pag. 2).