Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-
sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)
4.5.2 Art. 5 cpv. 1
Due Cantoni94 e un’organizzazione95 considerano inutile l’articolo 5 capoverso 1 lettera a AP-OSTAC in quando disciplina una questione evidente. Un Cantone96 chiede di precisare l’articolo 5 capoverso 1 AP-OSTAC in due punti. Primo, occorre precisare la via elettronica mediante la quale le informazioni sono fornite alle persone che partecipano all’atto processuale. Secondo, bisogna pure chiarire che la partecipazione alla conferenza è garantita agli interessati indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.
4.5.3 Art. 5 cpv. 2
Un Cantone97 rileva che l’obbligo del giudice di comunicare le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 AP-OSTAC con la citazione è inutilmente limitativo, in quanto può capitare che persone debbano essere sentite o interrogate a breve termine (p. es. a causa di una malattia o di un’assenza dalla Svizzera).
4.6 Art. 6 Login e partecipazione
4.6.1 Commenti generali
Tre Cantoni98 deplorano che l’AP-OSTAC non disciplini le conseguenze di una perdita di connessione all’atto processuale (v. anche n. 3.3.3).
Un Cantone99 propone di permettere al giudice e a tutte le persone che partecipano all’atto processuale di effettuare il login congiuntamente e di utilizzare dispositivi informatici comuni. Secondo questo Cantone, il giudice deve inoltre poter autorizzare, su domanda specifica, una partecipazione online se a tutti i partecipanti è chiaro chi è la persona supplementare o chi sono le persone supplementari. Infine, a suo parere l’articolo 6 AP-OSTAC deve precisare che il partecipante al procedimento che non dispone del materiale informatico e dei software adeguati per partecipare online al procedimento deve essere fisicamente presente durante l’atto processuale; il giudice non è tenuto a prestargli il materiale e i software necessari.
Un’organizzazione100 chiede infine di integrare l’articolo 6 AP-OSTAC stabilendo che la persona che partecipa all’atto processuale mediante strumenti elettronici deve effettuare il login nel momento in cui le parti presenti entrano nella sala d’udienza.
4.6.2 Art. 6 cpv. 1
Tre Cantoni101 e un’organizzazione102 osservano che l’obbligo di effettuare il login individualmente non è sufficiente per identificare la persona che partecipa al procedimento. Specialmente il fenomeno dei deepfakes rende particolarmente difficile identificare una persona.
Inoltre, la procedura d’identificazione deve essere adattata in base all’atto processuale in
94 GL, SH (pag. 2).
95 Obergericht GL (pag. 2).
96 TG (pag. 2).
97 SH (pag. 3).
98 GE, OW, TG (pag. 2).
99 LU (pag. 2).
100 UNIL (pag. 2).
101 BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3 seg.).
102 privatim (pag. 2).