Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine
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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-
sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)
Un Cantone134 chiede di precisare l’articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC, in quanto lascia intendere che chiunque lo desideri può seguire la videoconferenza di un atto processuale pubblico. SH ritiene tuttavia che non sia il caso: in primo luogo, in caso di conferenza ibrida il giudice può limitare l’accesso del pubblico alla sala d’udienza. In secondo luogo, in caso d’atto processuale eseguito soltanto per via elettronica il giudice deve poter permettere la presenza del pubblico soltanto in una sala di conferenza del tribunale e non mediante un live stream.
Un Cantone135 chiede di precisare nell’articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC che si tratta di tre giorni «lavorativi». Inoltre, nel caso in cui le persone che desiderano seguire la videoconferenza o la teleconferenza in loco (cfr. art. 141a cpv. 3 nCPC), TG domanda di integrare l’articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC autorizzando anche le persone che si presentano spontaneamente a seguire la trasmissione elettronica. Un Cantone136 considera troppo breve il termine d’iscrizione di tre giorni e propone un termine di sette giorni.
Due organizzazioni137 osservano che, in virtù del principio di pubblicità (art. 54 cpv. 1 CPC e 30 cpv. 3 della Costituzione federale [Cost.]138) le persone che desiderano assistere a
un’udienza in presenza non possono essere obbligate a iscriversi. Lo stesso deve valere per le persone che intendono seguire la trasmissione di un atto processuale compiuto mediante strumenti elettronici. Una di queste 2 organizzazioni139 ritiene che, in caso di iscrizione preliminare, il giudice possa inviare i codici d’accesso in meno di tre giorni. In tal caso il giudice deve indicare tre giorni prima dell’udienza in che modo sarà garantito l’accesso del pubblico, ossia in sala d’udienza e/o mediante videoconferenza, affinché le persone interessate a seguire l’atto processuale possano organizzarsi. Un’eventuale domanda di assistere all’udienza in loco (cfr. art. 141a cpv. 3 primo periodo nCPC) deve essere presentata almeno cinque giorni prima dell’udienza per permettere al giudice di organizzarsi.
Secondo un’organizzazione140 l’articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC comporta troppi oneri amministrativi visto che in generale il pubblico non assiste ad atti processuali, sebbene siano aperti al pubblico.
4.9.3 Art. 9 cpv. 2
Nessuna osservazione.
4.10 Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico
4.10.1 Commenti generali
Due Cantoni141 e un’organizzazione142 osservano che l’articolo 10 AP-OSTAC contiene direttive su come organizzare l’esecuzione del procedimento. Tuttavia, la norma di delega di competenza figurante all’articolo 141b capoverso 3 nCPC non autorizza il Consiglio federale a emanare direttive di questo tipo (v. anche n. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
134 SH (pag. 3 seg.).
135 TG (pag. 3).
136 JU.
137 UNIBE (pag. 13), UNIL (pag. 2).
138 RS 101
139 UNIL (pag. 2).
140 UNIBE (pag. 11).
141 GL, ZH.
142 Obergericht GL (pag. 4).