Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un Cantone77 e un’organizzazione78 ritengono invece che l’articolo 3 capoverso 3 AP-OSTAC sia superfluo e vada soppresso in quanto i giudici restano liberi di scegliere un sistema di trasmissione diverso da quello figurante su un elenco dei Cantoni, a condizione che il sistema scelto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 AP-OSTAC.

4.4 Art. 4 Pratiche illecite

4.4.1 Commenti generali

Un Cantone79 propone di prevedere misure tecniche e organizzative per garantire la parità di trattamento tra le parti indipendentemente dal Cantone in cui procedono.

Un Cantone80 ritiene che l’articolo 4 AP-OSTAC contenga direttive sulla maniera in cui i giudici devono condurre il procedimento. Tuttavia, la norma di delega di competenza dell’articolo 141b capoverso 3 nCPC non autorizza il Consiglio federale ad adottare direttive proce-

durali (v. anche n. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Un’organizzazione81 fa notare che l’AP-OSTAC non prevede direttamente sanzioni in caso di non rispetto delle norme comportamentali. Reputa necessario adottare una nuova disposizione legale che punisca in modo chiaro e adeguato la violazione delle norme comportamentali; le disposizioni esistenti sono lacunose.

4.4.2 Art. 4 lett. a

Un Cantone82 ritiene che il divieto per terzi non autorizzati di seguire l’atto processuale sia formulato in maniera troppo assoluta. Infatti, le parti possono in linea di massima comunicare in merito al procedimento e mettere a disposizione di terzi – dopo la fine dell’udienza – pertinenti documenti, verbali o registrazioni. Se vuole rendere punibile questo comportamento, il legislatore deve precisare che il divieto di cui all’articolo 4 lettera a AP-OSTAC concerne soltanto la partecipazione a un live stream.

Due Cantoni e un’organizzazione reputano impossibile applicare efficacemente il divieto di cui all’articolo 4 lettera a AP-OSTAC finché non vengono stabiliti sufficienti requisiti per la cifratura (v. anche n. 4.3.3)83 e per l’autenticazione delle persone che partecipano all’atto processuale (v. anche n. 4.6.2 e 4.7.3)84.

Per un’organizzazione85 non è chiaro se il divieto di cui all’articolo 4 lettera a AP-OSTAC riguardi unicamente i comportamenti attivi (p. es. la trasmissione a un terzo di un link di connessione) o anche i comportamenti negligenti (p. es. aumentare il suono in un luogo pubblico di modo che le persone vicine possano sentire l’atto processuale). La stessa organizzazione si chiede anche se l’articolo 4 lettera a AP-OSTAC riguardi allo stesso modo gli atti processuali compiuti a porte chiuse e gli atti di procedimenti pubblici. In caso di procedimento pubblico, spetta infatti soltanto al giudice decidere chi è autorizzato a seguire l’atto processuale:

77 GL.

78 Obergericht GL (pag. 2).

79 VS.

80 ZH.

81 UNIBE (pag. 5 segg.).

82 LU (pag. 2).

83 BL, TI (pag. 3), privatim (pag. 2).

84 BL, privatim (pag. 2).

85 UNIBE (pag. 8).