Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Per un partito125 non bisogna permettere ai giudici di incaricare un terzo di registrare una videoconferenza o una teleconferenza, in quanto si tratta di dati degni di particolare protezione (v. anche n. 3.3.2).

Un’organizzazione126 ritiene particolarmente opportuna ed economica la collaborazione con fornitori esterni per la registrazione dei dati soprattutto poiché le imprese del settore tecnologico dispongono di ampie competenze in materia di sicurezza.

Un’organizzazione127 propone di riformulare l’articolo 8 capoverso 2 AP-OSTAC stabilendo che i terzi incaricati della registrazione s’impegnano a (1) trasmettere i dati soltanto al giudice, (2) non rendere i dati accessibili a fini personali o ad altri fini, e (3) distruggere i dati non appena il giudice ne ha confermato la ricezione.

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. anche n. 3.3.2), un’organizzazione128 reputa necessario integrare l’articolo 8 capoverso 2 AP-OSTAC prevedendo che il terzo incaricato della registrazione deve essere domiciliato o risiedere in Svizzera.

4.8.4 Art. 8 cpv. 3

Nessuna osservazione.

4.9 Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico

4.9.1 Commenti generali

Tre Cantoni129 e un’organizzazione130 ritengono che l’articolo 9 AP-OSTAC non ricada sotto la norma di delega di competenza dell’articolo 141b capoverso 3 nCPC (v. anche n. Erreur !

Source du renvoi introuvable.).

Un Cantone131 osserva che la versione tedesca dell’articolo 9 AP-OSTAC parla di «einer öffentlich zugänglichen Prozesshandlung» mentre il CPC (art. 141a cpv. 3 nCPC) parla solo di «öffentlicher Verhandlung». Occorre dunque stralciare il termine «zugänglich». TG ritiene anche necessario precisare che si tratta solo di atti processuali pubblici orali. Gli articoli 141a e 141b nCPC non includono infatti gli atti processuali pubblici non orali (p. es. una comunicazione della sentenza).

4.9.2 Art. 9 cpv. 1

Per un Cantone132 e un’organizzazione133 la previa iscrizione presso il giudice necessaria per seguire un’udienza pubblica mediante videoconferenza è in contraddizione con l’articolo141a capoverso 3 secondo periodo nCPC, secondo cui il giudice può anche consentire di seguire l’udienza pubblica mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.

125 PPS.

126 Swico.

127 UNIBE (pag. 10 seg.).

128 ODAGE (pag. 2).

129 GL, SH (pag. 1 e 3), TG (pag. 3).

130 Obergericht GL (pag. 3).

131 TG (pag. 3).

132 VD (pag. 4).

133 UNIBE (pag. 13).