Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.8 Art. 8 Registrazione

4.8.1 Commenti generali

Secondo un Cantone119 ci si deve assicurare che le registrazioni restino accessibili e leggibili. Vista l’importante mole di dati, occorre infatti uno spazio di archiviazione sufficiente per conservare i file. Occorre pure provvedere affinché l’autorità abbia la proprietà dei dati registrati e possa recuperarli se l’impresa di hosting dei dati dovesse scomparire. È inoltre necessario disciplinare espressamente la possibilità di eliminare la registrazione una volta concluso il procedimento e scaduto il termine di conservazione di tali dati.

Un Cantone120 osserva che l’interazione tra l’articolo 3 AP-OSTAC, che riguarda i requisiti da rispettare nel ricorso a sistemi di trasmissione dei dati, e l’articolo 8 AP-OSTAC, che concerne la registrazione dei dati, pone vari problemi: (1) la delimitazione tra queste due disposizioni e il loro significato non sono assolutamente chiari, e (2) la relazione tra le due disposizioni non è chiara in quanto le due norme fissano requisiti in materia di protezione e

sicurezza dei dati. Infine, sempre BE propone di disciplinare nell’articolo 8 AP-OSTAC il momento in cui le registrazioni dei dati possono essere cancellate.

4.8.2 Art. 8 cpv. 1

Un Cantone121 rileva che il CPC non stabilisce da nessuna parte l’obbligo di registrare l’immagine. L’articolo 8 capoverso 1 AP-OSTAC non può dunque imporre al giudice un obbligo di questo tipo e deve essere modificato stabilendo che il giudice provvede alla registrazione del suono o di suono e immagine, oppure semplicemente alla registrazione (senza precisazioni).

4.8.3 Art. 8 cpv. 2

Un Cantone122 e un’organizzazione123 chiedono di precisare che cosa si intenda per «terzi». Il Cantone osserva in particolare che le persone responsabili delle infrastrutture cantonali di archiviazione non devono essere considerate terzi.

Un Cantone124 si chiede se le condizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati potranno essere rispettate quando i giudici incaricheranno terzi di registrare suono e immagine. L’articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC prevede infatti che i fornitori privati che mettono a disposizione sistemi di videoconferenza o teleconferenza siano domiciliati o residenti in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati. Tuttavia, non è escluso che un fornitore privato

– sebbene domiciliato/residente in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati – intrattenga anche contatti con uno Stato che non garantisce un adeguato livello di protezione (p. es. perché il fornitore appartiene a una società con sede in questo Stato). Ciò potrebbe bastare per obbligare il suddetto fornitore privato a consegnare dati alle autorità di questo Stato. Occorre dunque riesaminare i requisiti in materia di collaborazione con terzi e adeguarli alla confidenzialità necessaria (v. anche n. 3.3.2).

119 VS.

120 BE (pag. 1 seg.).

121 ZG (pag. 2 seg.).

122 VD (pag. 4).

123 FSA (pag. 4).

124 BL.