Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un Cantone64 e un’organizzazione65 osservano che l’articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC esige che i fornitori privati che mettono a disposizione sistemi di trasmissione siano domiciliati o risiedano in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati. Ciò non esclude tuttavia che un fornitore privato – nonostante sia domiciliato o residente in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati – abbia parimenti legami con uno Stato che non dispone di un livello di protezione adeguato (p. es. perché questo fornitore privato fa parte di una società con sede in questo Stato). A loro parere, occorre dunque rivedere i requisiti in materia di collaborazione con terzi e adeguarli alla confidenzialità necessaria.

Un Cantone66 reputa necessario vietare ai fornitori privati di accedere ai dati trasmessi e obbligarli a distruggere i dati una volta trasmessi ai giudici coinvolti.

Un’organizzazione67 chiede di precisare la nozione di «fornitore privato».

Per un Cantone68 non è chiaro se un fornitore privato che mette a disposizione il sistema di trasmissione debba rispettare i requisiti elencati all’articolo 3 capoverso 1 e quelli figuranti all’articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC o soltanto questi ultimi. Sempre BE auspica anche che i requisiti previsti nell’articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC applicabili ai sistemi gestiti da fornitori privati valgano pure in presenza di sistemi gestiti dai Cantoni o dalla Confederazione sui loro server (soluzione in-house).

Un’organizzazione69 approva la possibilità di collaborare con fornitori esterni per la messa a disposizione di sistemi di trasmissione audiovisiva.

4.3.7 Art. 3 cpv. 3

Tre Cantoni70 sottolineano che i Cantoni devono restare liberi di emanare elenchi di sistemi di trasmissione ammessi. Se dovessero tuttavia essere obbligati a farlo, un Cantone71 chiede di prevedere un termine di attuazione sufficientemente lungo (almeno 2 anni dall’adozione dell’OSTAC).

Tre Cantoni72 e un’organizzazione73 ritengono necessario imporre alla Confederazione di tenere un elenco dei sistemi di trasmissione ammessi per garantire una migliore uniformità a livello svizzero. Un Cantone74 ritiene che la Confederazione debba avere perlomeno la competenza di coordinare gli elenchi tenuti dai Cantoni. Un partito75 e un’organizzazione76 chiedono di obbligare i Cantoni a emanare elenchi di sistemi di trasmissione ammessi.

64 BL.

65 privatim (pag. 2 seg.).

66 TG (pag. 1).

67 FSA (pag. 4).

68 BE.

69 Swico.

70 SO, VD (pag. 2), VS.

71 VS.

72 LU (pag. 2), NW (pag. 3), ZG (pag. 2).

73 Swico.

74 SG.

75 PS.

76 UNIL (pag. 2).