Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 24 pagine

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Sintesi della consultazione: ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmis-

sione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un’organizzazione143 osserva che l’AP-OSTAC attualmente disciplina l’esecuzione di un atto processuale in due disposizioni differenti (art. 7 e 10 AP-OSTAC). A suo avviso, è più chiaro prevedere una norma unica sull’esecuzione dell’atto processuale distinguendo in capoversi separati le persone che partecipano attivamente all’atto processuale e il pubblico.

Due organizzazioni144 ritengono necessario imporre alle persone del pubblico che seguono l’atto processuale online di tenere costantemente accesa la loro videocamera per evitare che possano nascondersi dietro il loro schermo, impedendo con mezzi elettronici alle persone che partecipano all’atto processuale di vederle.

4.10.2 Art. 10 cpv. 1

Un Cantone145 osserva che, se molte persone seguono l’atto processuale pubblico, non è praticabile comunicarle alle persone che partecipano al procedimento.

Due Cantoni146 e 2 organizzazioni147 chiedono di rinunciare all’obbligo per il giudice di comunicare ai partecipanti al procedimento le persone che seguono l’atto in loco o online, in quanto questa condizione è criticabile sul piano della protezione dei dati.

4.10.3 Art. 10 cpv. 2

Un Cantone148 vede il rischio di manovre dilatorie: una persona che partecipa al procedimento potrebbe simulare un problema di connessione rendendo difficile o impossibile la trasmissione audiovisiva per tentare di fare in seguito annullare un atto processuale. Due Cantoni149 e un’organizzazione150 ritengono necessario trasformare l’articolo 10 capoverso 2 AP-OSTAC in una disposizione potestativa (Kann-Vorschrift). L’articolo 141b capoverso 1 lettera a nCPC esige infatti che il suono e l’immagine pervengano simultaneamente soltanto ai partecipanti all’atto processuale (ossia alle parti, ai testimoni, ai membri del tribunale, ecc.), e non al pubblico. Si può pertanto, a seconda delle circostanze, imporre al pubblico di seguire la videoconferenza in differita (p. es. per evitare di influenzare i testimoni).

Un Cantone151 chiede di precisare la nozione di simultaneità della trasmissione del suono e dell’immagine figurante nell’articolo 10 capoverso 2 lettera a AP-OSTAC.

4.10.4 Art. 10 cpv. 3

Un Cantone152 osserva che sarà difficile per il giudice accertare l’identità delle persone che seguono la conferenza online.

Un’organizzazione153 fa notare che l’articolo 10 capoverso 3 AP-OSTAC è l’equivalente dell’articolo 7 capoverso 2 AP-OSTAC. Tuttavia, inversamente a quanto vale per l’identità

143 UNIBE (pag. 9).

144 UNIBE (pag. 6), UNIL (pag. 4).

145 TG (pag. 3).

146 GL, LU (pag. 3).

147 Obergericht GL (pag. 4), UNIL (pag. 3).

148 VD (pag. 4).

149 GL, SH (pag. 4).

150 Obergericht GL (pag. 4).

151 GE.

152 VD (pag. 4).

153 UNIBE (pag. 14).