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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana una decisione in merito alla domanda.

3Esso stabilisce l’importo del rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma. A tal fine tiene conto dei costi non coperti e riconosce un interesse pari al costo del capitale di terzi secondo l’allegato 1.

4Il gestore della piattaforma rimborsa al richiedente l’importo stabilito dal DATEC entro dieci anni dalla messa in servizio della stessa.

5Il DATEC può subordinare l’approvazione degli statuti e il rimborso dei costi a oneri o condizioni. In particolare può prevedere che la piattaforma entri in servizio entro un determinato termine.

Art. 8g Organizzazione del gestore della piattaforma dei dati

1Nell’organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno.

2Il personale del gestore della piattaforma deve essere indipendente dai proprietari delle sue quote.

3Le quote del gestore della piattaforma non possono essere quotate in borsa.

4La maggior parte delle quote deve essere detenuta da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

Art. 8h Compiti del gestore della piattaforma dei dati

1Il gestore della piattaforma centrale dei dati ne garantisce il funzionamento sicuro, performante ed efficiente.

2Esso garantisce la sicurezza dei dati. Per il trattamento dei dati delle persone giuridiche si applicano per analogia gli articoli 1–6 OPD.

3Al fine di assicurare lo scambio di dati, il gestore della piattaforma salva i dati di base dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori degli impianti di stoccaggio elencati nell’allegato 1a.

4Il gestore della piattaforma crea i dati aggregati necessari per i processi di scambio dei dati e pubblica in Internet i seguenti dati di base e di misurazione anonimizzati per Comune e Cantone:

a. i valori del profilo di carico di 15 minuti del consumo di elettricità giornaliero, mensile e annuale;

b. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell’immissione di elettricità giornaliera, mensile e annuale in base alla tecnologia di produzione;

c. il numero di sistemi di misurazione intelligenti installati entro la fine dell’anno e la loro quota rispetto ai dispositivi di misurazione installati.

5Il gestore della piattaforma consente ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio di scaricare i dati di base e di misurazione rilevati nel corso