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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8aseptiesInstallazione di contatori di elettricità supplementari
1Se ai sensi dell’articolo 17abiscapoverso 7 il gestore di rete deve fare installare un contatore supplementare, se ne assume i costi effettivi, al massimo tuttavia:
a. per i costi di installazione: 250.– franchi una tantum;
b. per i costi connessi all’esercizio del contatore e tutti gli altri costi per un periodo massimo di dieci anni: 120.– franchi all’anno.
2I gestori di rete possono rimuovere a proprie spese i contatori supplementari installati dopo non meno di tre anni se è garantito il richiamo dei propri dati di misurazione.
Art. 8b cpv. 2
2Sulla base di un’analisi del bisogno di protezione effettuata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica.
Art. 8c
Abrogato
Art. 8d cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 lett. a
1Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:
a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l’impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, compreso nell’ambito dell’utilizzo della flessibilità, nonché per il bilanciamento e la pianificazione della rete;
b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete e della rimunerazione per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione per l’utilizzo della flessibilità.
2Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:
a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all’articolo 17f capoverso 1 LAEl;