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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

1. dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete, e

2. dalle reti del livello di rete inferiore;

b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete in questione da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e dalle reti del livello inferiore.

1bisL’energia elettrica determinante ai fini dell’imputazione dei costi al livello di rete inferiore secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 include anche i quantitativi di energia elettrica a cui è stata aumentata la tensione, nella misura in cui superano per quantità i flussi di energia elettrica in direzione opposta in un periodo di 15 minuti.

Art. 17 cpv. 2

2Per il calcolo della potenza massima mensile è determinante la potenza netta. Quest’ultima corrisponde alla potenza massima prelevata dal livello di rete superiore e calcolata contemporaneamente in tutti i punti di interconnessione.

Art. 18 Principi applicabili alle tariffe per l’utilizzazione della rete a tutti i

livelli di rete

1I gestori di rete fissano le tariffe per l’utilizzazione della rete per ogni anno civile (anno tariffario).

2All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con un profilo di acquisto simile costituiscono un gruppo di clienti, ognuno con tariffe per l’utilizzazione della rete unitarie.

3I gestori di rete stabiliscono una tariffa standard per ogni gruppo di clienti e la designano come tale. Possono proporre ai consumatori finali altre tariffe.

4Per la determinazione delle tariffe si applicano inoltre i seguenti principi:

a. nei limiti dei principi tariffari previsti dalla legge (art. 14 cpv. 3 LAEl), i gestori di rete sono liberi di determinare le singole componenti tariffarie; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 18a capoversi 2 e 4;

b. sono ammesse tariffe per l’utilizzazione della rete che incentivano comportamenti al servizio della rete attraverso una struttura che varia almeno ogni ora sulla base di valori legati alla rete (tariffe dinamiche per l’utilizzazione della rete).

Art. 18a Tariffe per l’utilizzazione della rete del livello di bassa tensione

1Al livello di bassa tensione, per la formazione dei gruppi di clienti valgono i seguenti principi:

a. i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh rientrano nel gruppo di clienti di base;

b. costituiscono un gruppo di clienti a sé stante i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh ma non ancora dotati di un contatore di elettricità intelligente.