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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

non possono essere utilizzati per lo scambio di elettricità autoprodotta all’interno della comunità.

4I consumatori finali possono partecipare a una sola comunità locale di energia elettrica per ogni centro di consumo. Gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio possono partecipare solamente a una comunità.

5Se uno dei presupposti per la costituzione di una comunità locale di energia elettrica non è più soddisfatto, il gestore della rete di distribuzione non considera più la comunità locale di energia elettrica come tale.

Art. 19f Rapporto tra i partecipanti

1I partecipanti alla comunità locale di energia elettrica concordano per iscritto:

a. chi rappresenta la comunità verso l’esterno;

b. i tassi di rimunerazione per l’energia elettrica prodotta e consumata internamente;

c. l’assunzione dei costi per il trattamento interno dei dati, l’amministrazione e il conteggio;

d. i requisiti e le condizioni di ingresso e di uscita dalla comunità;

e. un’assunzione dei costi per l’utilizzazione della rete e la misurazione nonché per la fornitura di energia elettrica all’interno e al di fuori del servizio universale, ripartita in modo diverso dalla fatturazione.

2L’energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, per quanto possibile, all’interno della comunità stessa. Tale energia elettrica può essere venduta al gestore della rete di distribuzione o a terzi soltanto nella misura in cui il quantitativo di elettricità immesso complessivamente supera quello dell’elettricità acquistata da tutti i partecipanti della comunità nel rispettivo periodo.

Art. 19g Rapporto con il gestore della rete di distribuzione

1Il rappresentante della comunità locale di energia elettrica comunica al gestore di rete:

a. la costituzione e lo scioglimento della comunità con tre mesi di anticipo;

b. i partecipanti alla comunità e, con un mese di anticipo, le modifiche nella composizione del gruppo di partecipanti;

c. chi rappresenta la comunità verso l’esterno;

d. i dati tecnici degli impianti di produzione, in particolare il tipo di impianto e la sua potenza elettrica;

e. il mancato raggiungimento del valore di cui all’articolo 19e capoverso 1.

2I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare. In particolare, nella misura in cui sia rilevante ai fini della pianificazione di una comunità locale di energia elettrica, comunicano alle persone interessate alla costituzione della comunità: