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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’articolo 11

Sezione 3a: Accesso alla rete e corrispettivo per l’utilizzazione della rete

Art. 13a Attribuzione dei costi per i provvedimenti adottati in caso di

minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto

Non sono attribuibili ai costi della rete di trasporto i costi relativi a provvedimenti che rientrano tra i compiti ordinari di un gestore della rete di distribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl.

Art. 13abis, lett. b

Per costi computabili si intendono:

b. i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati ai sensi dell’articolo 17c LAEl, compresa la rimunerazione versata.

Art. 13e Potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla

produzione: costi

1I potenziamenti al livello di trasformazione tra la rete a bassa e media tensione rientrano nell’articolo 15b capoverso 3 LAEl.

2La rimunerazione forfetaria di cui all’articolo 15b capoverso 4 LAEl ammonta a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.

3Le rimunerazioni per i potenziamenti delle linee di raccordo di cui all’articolo 15b capoverso 5 LAEl ammontano al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.

4I gestori delle reti di distribuzione detraggono dalle immobilizzazioni regolatorie le remunerazioni di cui all’articolo 15b capoversi 3 e 4 LAEl per i potenziamenti della rete.

Art. 13f Potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla

produzione: compiti

1I gestori delle reti di distribuzione svolgono i seguenti compiti:

a. ai fini dell’ottenimento delle rimunerazioni forfetarie di cui all’articolo 13e capoverso 2 notificano annualmente alla società nazionale di rete per il proprio comprensorio:

1. potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione collegati,

2. l’importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo,

3. la somma dei valori residui degli impianti nella rete a bassa tensione;

b. presentano ogni anno alla società nazionale di rete le domande di rimunerazione di cui all’articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la rimunerazione ai produttori;