Progetto
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2La flessibilità si considera esistente se il gestore della rete di distribuzione ha installato anteriormente al 1ogennaio 2025 un sistema di controllo e di regolazione intelligente presso un titolare della flessibilità al fine di utilizzare la sua flessibilità.
Art. 19b Ricorso agli utilizzi della nuova flessibilità
1Se il titolare della flessibilità accetta che il gestore della rete di distribuzione impieghi un sistema di controllo e di regolazione intelligente per utilizzare la sua flessibilità, concorda con esso i seguenti elementi:
a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
b. l’eventuale installazione del sistema di controllo e di regolazione intelligente;
c. le modalità di utilizzo del sistema;
d. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all’effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;
e. la rimunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori.
2Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.
3Esso pubblica tutte le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto riguardante il controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione.
Art. 19c Ricorso agli utilizzi della flessibilità esistente
1Prima di poter utilizzare la flessibilità esistente, il gestore della rete di distribuzione deve preventivamente modificare il contratto di utilizzo della rete che lo vincola ai titolari della flessibilità. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:
a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
b. le modalità di utilizzo del sistema di controllo e di regolazione intelligente;
c. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all’effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;
d. la rimunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori;
e. i diversi operatori autorizzati a utilizzare la flessibilità;
f. il diritto dei titolari della flessibilità esistente di vietare l’utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente e l’obbligo di informare tali titolari delle conseguenze di questo divieto.
2Il titolare della flessibilità esistente che intenda vietare al gestore della rete di distribuzione l’uso di un sistema di controllo e di regolazione intelligente finalizzato all’utilizzo della sua flessibilità, deve comunicarglielo espressamente. Può farlo al momento dell’aggiornamento del contratto di utilizzazione della rete oppure con un preavviso di un mese per la fine di un trimestre.