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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3I gestori di rete rimborsano l’importo corrispondente nell’ambito della fatturazione.

4Mettono a disposizione un modulo standard digitale per la richiesta di rimborso.

Art. 18e Rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete per gli

impianti per la trasformazione dell’energia elettrica

1I gestori di impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettera b LAEl devono dimostrare mediante garanzie di origine la quantità di elettricità rilevante ai fini del rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

2Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di un impianto per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl è rimborsato se l’impianto:

a. è già in esercizio il 31 dicembre 2034;

b. è alimentato con energie rinnovabili;

c. è riconosciuto dalla Confederazione come impianto pilota e di dimostrazione; e

d. non comporta il superamento della potenza totale nazionale di 200 MW secondo l’articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl.

3Un impianto è riconosciuto come impianto pilota e di dimostrazione ai sensi del capoverso 2 lettera c se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative.

4L’UFE pubblica tramite un indirizzo Internet liberamente accessibile la potenza di tutti gli impianti aventi diritto al rimborso di cui al capoverso 2.

5I gestori di rete informano l’UFE in merito alle domande di rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete presentate dai gestori di impianti pilota e di dimostrazione.

6Il diritto al rimborso degli impianti di cui al capoverso 2 termina con la cessazione dell’esercizio o al più tardi tuttavia dopo 20 anni dalla loro messa in esercizio.

Art. 18f Assunzione dei costi per la misurazione dei quantitativi di elettricità

1I costi per le misurazioni necessarie unicamente per comprovare i quantitativi di elettricità ai fini del rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di cui all’articolo 14a capoverso 4 LAEl, compresi i sistemi di misurazione intelligenti, sono sostenuti dai gestori degli impianti.

2Gli impianti di stoccaggio con consumo finale devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se nello stesso punto di misurazione è presente un impianto di produzione la cui installazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti a bassa tensione.

7 RS 734.27