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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Gli impianti per la trasformazione di elettricità di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettere b e c LAEl devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se necessario per fornire la prova di tali quantitativi.

Art. 18g Direttive per il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della

rete

1I gestori di rete fissano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’attuazione del rimborso sotto il profilo tecnico e organizzativo.

2A tal fine collaborano con le cerchie interessate.

Art. 19 Studi comparativi di efficienza, verifica delle tariffe per

l’utilizzazione della rete e per l’elettricità o di singole componenti di costo

1Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete nonché le tariffe dell’elettricità o di singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di un sistema di misurazione efficiente nel servizio universale, la ElCom può considerare i costi di gestori di rete comparabili. Nell’ambito di possibili confronti statistico-econometrici dei costi complessivi di rete, essa collabora con le cerchie interessate.

2Il confronto è effettuato secondo criteri oggettivi. In tale contesto si considerano i principali fattori di costo, come le differenze delle condizioni strutturali su cui le aziende non possono influire, la qualità dell’approvvigionamento o il grado di ammortamento nel confronto tra i costi computabili.

3La ElCom tiene conto dei risultati che emergono dai confronti della qualità e dell’efficienza di cui all’articolo 22a LAEl.

4La ElCom dispone che i costi rivelatisi troppo elevati in seguito al confronto siano compensati entro l’anno tariffario mediante riduzione delle tariffe per l’utilizzazione della rete o dell’elettricità oppure delle tariffe di misurazione.

Titolo precedente l’art. 19a

Sezione 3b: Flessibilità e sistemi di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 19a Flessibilità al servizio della rete e flessibilità esistente

1Un utilizzo della flessibilità è considerato al servizio della rete quando il gestore di una rete di distribuzione interviene per mitigare situazioni di rete critiche a livello locale ed evitare, ridurre o differire un ampliamento della rete non efficiente sotto il profilo economico. Il gestore di rete può ricorrere alla flessibilità unicamente a questo fine.