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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.
Art. 19d Ricorso agli utilizzi garantiti della flessibilità
1L’utilizzo garantito della flessibilità da parte del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell’articolo 17c capoverso 4 LAEl non viene rimunerato.
2Indicando i motivi e la portata dell’utilizzo della flessibilità, il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità:
a. su richiesta, ma comunque almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della sua flessibilità volto a compensare l’immissione in rete;
b. immediatamente in merito all’utilizzo effettivo della sua flessibilità in caso di pericolo immediato e rilevante per l’esercizio sicuro della rete.
3Su richiesta, il gestore della rete di distribuzione informa i terzi riguardo a ogni utilizzo garantito della flessibilità che contravviene a diritti da essi detenuti.
4Il gestore della rete di distribuzione informa inoltre, su richiesta, ma almeno una volta all’anno, in merito alla quantità di energia utilizzata i titolari della flessibilità interessati e i terzi direttamente soggetti a limitazioni dei loro diritti.
5Per poter ricorrere alla flessibilità, il gestore della rete di distribuzione può installare e utilizzare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.
6L’utilizzo della flessibilità è garantito per l’adeguamento dell’immissione di elettricità nella rete pubblica. La portata di tale garanzia è limitata a una quota massima del 3 per cento dell’energia prodotta annualmente per ogni impianto. I gestori di rete stabiliscono, in direttive trasparenti e non discriminatorie, norme che disciplinano l’attuazione tecnica della gestione dell’immissione. A tal fine collaborano con gli ambienti interessati.
Titolo prima dell’art. 19e
Sezione 3c: Comunità locali di energia elettrica
Art. 19e Costituzione di una comunità locale di energia elettrica
1Una comunità locale di energia elettrica (comunità) può essere costituita se la potenza apportata nella comunità dagli impianti di produzione è pari ad almeno il 20 per cento della potenza allacciata di tutti i consumatori finali partecipanti.
2Gli impianti di produzione che funzionano al massimo per 500 ore all’anno non sono considerati ai fini della determinazione della potenza degli impianti.
3I consumatori finali nonché gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio partecipanti alla comunità devono trovarsi nel medesimo comprensorio e non possono essere allacciati a livelli di tensione superiori a 36 kV. Inoltre, tali livelli di tensione