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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

lato, e nel segmento di mercato dei consumatori finali che si avvalgono del proprio accesso alla rete, dall’altro.

2I gestori delle reti di distribuzione possono includere nelle tariffe del servizio universale la quota dei costi calcolata secondo il capoverso 1 soltanto se tali costi sono adeguati. I costi sono adeguati se risultano da un’acquisizione trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato oppure se, nel caso di provvedimenti attuati direttamente dai gestori delle reti di distribuzione, se calcolati nelle tariffe del servizio universale al massimo alle tariffe di mercato.

Art. 4e Comunicazione di variazioni delle tariffe del servizio universale

1I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe del servizio universale. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l’aumento o la riduzione delle tariffe.

2I gestori delle reti di distribuzione notificano alla ElCom, al più tardi entro il 31 agosto, gli aumenti delle tariffe del servizio universale, indicando le motivazioni comunicate ai consumatori finali.

Art. 4f

Ex art. 4d

Art. 5

Abrogato

Titolo prima dell’articolo 5a

Sezione 3: Sviluppo delle reti

Art. 6a cpv. 2

2I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV sono redatti dai gestori di rete entro dodici mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

Titolo prima dell’articolo 7

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Conto dei costi e fatturazione

Art. 7 cpv. 3 lett. f e h

3Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: