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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. indicano ogni anno nel rapporto di gestione le rimunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati;

d. elaborano basi unitarie per le rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoverso 3.

2La società nazionale di rete svolge i seguenti compiti:

a. verifica in modo sommario le rimunerazioni richieste di cui all’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl e le versa ai gestori delle reti di distribuzione;

b. riferisce annualmente alla ElCom e su richiesta all’UFE sui potenziamenti effettuati dai gestori delle reti di distribuzione, sui potenziamenti delle linee di raccordo e sulle rimunerazioni versate.

3La ElCom svolge i seguenti compiti:

a. esamina e approva le domande di rimunerazione secondo l’articolo 15b capoverso 3 LAEl;

b. effettua controlli a campione sui potenziamenti per i quali sono state richieste e versate le rimunerazioni di cui all’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;

c. disciplina il trattamento nelle immobilizzazioni dei gestori di rete dei potenziamenti della rete rimunerati di cui al capoverso 4.

Art. 15 cpv. 2 lett. b e 3

2Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

b. i costi per i potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoversi 3, 4 e 5 LAEl;

3Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema:

a. al 10 per cento in base all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali allacciati direttamente e da tutti i consumatori finali allacciati alla rete del livello inferiore;

b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente e da ogni rete del livello inferiore.

Art. 16 cpv. 1 e 1bis

1I costi computabili, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici non fatturati individualmente nonché la partecipazione ad una rete del livello superiore sono attribuiti ai consumatori finali e ai gestori di rete allacciati direttamente alla rete in questione in base al seguente schema:

a. al 10 per cento in base all’energia elettrica ricevuta dalla rete in questione: