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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. la topologia della rete, al più tardi entro 14 giorni dalla corrispondente richiesta;

b la situazione degli allacciamenti alla rete dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio.

3Per quanto riguarda i quantitativi di elettricità prodotti dalla comunità stessa e venduti al suo interno attraverso la rete di distribuzione, i gestori della rete di distribuzione procedono secondo le seguenti fasi per la determinazione e l’attribuzione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete ai singoli partecipanti:

a. sulla base dei valori del profilo di carico di 15 minuti effettuano un confronto tra tutti i prelievi di elettricità e tutte le immissioni di elettricità dei partecipanti alla comunità;

b. si considera autoprodotta e venduta nella comunità attraverso la rete di distribuzione l’elettricità corrispondente al minore tra i due quantitativi;

c. tale quantitativo di elettricità è imputato ai singoli partecipanti in base ai loro prelievi di energia elettrica con la stessa chiave di ripartizione.

4Per la determinazione e l’attribuzione del corrispettivo per le forniture di elettricità nell’ambito del servizio universale si applica per analogia il capoverso 3, fermo restando che i gestori delle reti di distribuzione considerano soltanto i prelievi di elettricità da parte dei consumatori finali con servizio universale.

5La riscossione del corrispettivo per la misurazione si basa sulle disposizioni in materia di metrologia.

Art. 19h Riduzione della tariffa per l’utilizzazione della rete

1Lo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEl) ammonta al 30 per cento della loro tariffa standard (art. 18 cpv. 3 OAEl).

2Lo sconto è applicato al quantitativo di energia elettrica minore secondo l’articolo 19g capoverso 3 lettera b.

3Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l’elettricità autoprodotta non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 15 per cento.

4Sono fatturati senza sconto:

a. i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;

b. i costi per la riserva di energia elettrica;

c. il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne;

d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.