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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3I costi sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione per l’utilizzo della piattaforma dei dati secondo l’articolo 17i capoverso 3 LAEl non concorrono alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe.
Art. 8a Costi d’esercizio computabili
1Per costi d’esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare:
a. i costi per l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione;
b. i costi per rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione;
c. i costi sostenuti secondo l’articolo 17i capoverso 3 LAEl per l’utilizzo della piattaforma dei dati;
d. i costi amministrativi attribuibili alle misurazioni.
2I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d’esercizio.
Art. 8abisCosti del capitale computabili
1I costi del capitale sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione. Sono computabili come costi del capitale, al massimo:
a. gli ammortamenti calcolatori;
b. gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari per la metrologia.
2Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero.
3Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sono applicabili le regole seguenti:
a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla metrologia, al massimo:
1. i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti necessari alla metrologia risultanti alla fine dell’anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e
2. il capitale netto d’esercizio necessario alla metrologia;
b. il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito secondo l’allegato 1.
4I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti necessari alle misurazioni.
Art. 8aterDisposizioni particolari relative ai costi di misurazione computabili
1Ex art. 8a cpv. 2bis
2Ex art. 8a cpv. 3ter