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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

raggiungere tale quota minima, i gestori delle reti di distribuzione stipulano contratti di acquisto, la durata di questi ultimi non può essere inferiore a tre anni.

4Per dimostrare il rispetto delle quote minime, i gestori delle reti di distribuzione presentano alla ElCom, su richiesta, le relative partecipazioni e i relativi contratti di acquisto a medio e lungo termine.

Art. 4b Prodotto elettrico standard

1Nell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bisLAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano per almeno il 75 per cento dell’energia elettrica fornita garanzie di origine attestanti l’origine nazionale e rinnovabile dell’energia elettrica.

2I gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate loro per la produzione di energia elettrica nei propri impianti o nell’ambito di acquisti vincolati a partecipazioni.

Art. 4c Tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato

1I gestori delle reti di distribuzione si tutelano dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato, garantendo entro il 31 agosto di ogni anno la disponibilità di una determinata quota dell’elettricità di cui necessitano nei successivi anni tariffari per il servizio universale proveniente dalla produzione propria ampliata e dai contratti di acquisto.

2La quota da garantire ammonta:

a. per l’anno tariffario successivo: ad almeno il 75 per cento;

b. per il secondo anno tariffario successivo: ad almeno il 50 per cento;

c. per il terzo anno tariffario successivo: ad almeno il 25 per cento.

3La quantità di elettricità da garantire è calcolata in base al quantitativo medio di elettricità venduto nel servizio universale negli ultimi tre anni contabili. Per l’anno tariffario successivo (cpv. 2 lett. a) possono essere presi in considerazione anche valori previsionali se si prospetta una variazione sostanziale del quantitativo di energia elettrica necessario per il servizio universale.

4Se per garantire l’elettricità necessaria vengono stipulati contratti di acquisto, questi ultimi devono essere conclusi in modo scaglionato nel tempo.

5I gestori delle reti di distribuzione riferiscono annualmente alla ElCom in merito al rispetto delle disposizioni a tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

Art. 4d Costi delle misure volte a migliorare l’efficienza energetica

1I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori finali in regime di servizio universale i costi derivanti dal raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica (art. 9abisLAEl e art. 46b LEne) soltanto proporzionalmente (art. 6 cpv. 5terLAEl). Tale quota è determinata in funzione dei quantitativi di energia elettrica venduti dal gestore della rete di distribuzione nel servizio universale, da un