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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 25 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Per verificare i costi di misurazione computabili, i gestori di rete indicano nel conto dei costi il numero dei punti di misurazione del proprio comprensorio, specificando il numero dei punti di misurazione in cui si utilizzano sistemi di misurazione intelligenti.

Art. 8aquaterDifferenze di copertura nell’ambito dei costi di misurazione

1Se la somma del corrispettivo che il gestore di rete ha riscosso per la metrologia nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di misurazione computabili (differenza di copertura), esso compensa tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

2In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

3Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione applica al consumatore finale corrisponde:

a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;

b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;

Inserire titolo prima dell’art. 8aquinquies

Sezione 1c.: Sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 8aquinquiesSistemi di misurazione intelligenti

1Ex art. 8a cpv. 1

2Ex art. 8a cpv. 1bis

3Ex art. 8a cpv. 2

4Ex art. 8a cpv. 4

5Se un partecipante di un raggruppamento ai fini del consumo proprio o di una comunità locale di energia elettrica oppure un gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente (art. 17abiscpv. 3 LAEl), il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio, tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento.

Art. 8asexiesDeroghe all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti

1Ex art. 8a cpv. 3

2Ex art. 8a cpv. 3bis