Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine
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La posa interrata di una linea va inoltre presa in esame, secondo il capoverso 1bislettera a, se ciò è necessario per motivi tecnici. Questi ultimi richiedono un cablaggio, qualora la soluzione alternativa della linea aerea sia meno adatta dal punto di vista funzionale. Per via del contesto naturale, ad esempio, una linea aerea potrebbe essere esposta a maggiori rischi, che verrebbero invece evitati con la variante del cablaggio.
I criteri del capoverso 1bisfrase introduttiva e lettera a («più conveniente» e «necessario per motivi tecnici») possono applicarsi, ad esempio, nel momento in cui vi sia una possibilità di raggruppamento con altre linee o si possano utilizzare infrastrutture esistenti (ad esempio gallerie stradali o ferroviarie). In tal caso la società nazionale di rete deve illustrare e motivare le circostanze tecnico-economiche e i vantaggi che depongono a favore della posa interrata della linea.
La posa come linea interrata va verificata, secondo il capoverso 1bislettera b, anche nelle paludi e nei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.)12. Interpretando la disposizione in conformità alla Costituzione, si deve presumere che l’attraversamento di paludi e paesaggi palustri possa avvenire perlopiù solo mediante una linea posata in uno strato geologico sottostante. Nel caso di un attraversamento di questo genere occorre tuttavia assicurare che le paludi e i paesaggi palustri in questione non siano compromessi. A rigore, si tratterebbe di un aggiramento nella dimensione verticale e non di un vero e proprio attraversamento. Di conseguenza le paludi e i paesaggi palustri in questione devono essere aggirati oppure attraversati sotto terra in maniera tale da non danneggiare il loro sistema idrologico. Ciò vale, oltre che per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, anche per tutti gli altri livelli di tensione.
Ai sensi del capoverso 1bislettera c, la posa di una linea della rete di trasporto sotto forma di cavi interrati va verificata anche se necessario per rispettare gli obiettivi di tutela degli oggetti d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che hanno come oggetto la protezione dei paesaggi e dei monumenti naturali. Quest’ultimo si riferisce all’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d’importanza nazionale (IFP), definito più precisamente nell’ordinanza del 29 marzo 201714 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali e nelle descrizioni degli oggetti allegate. Nel caso specifico va tenuto conto di tutti gli obiettivi di tutela degli oggetti IFP, anche di quelli relativi alla protezione della natura. Gli oggetti IFP sono aree particolarmente degne di protezione, di cui occorre avere quanta più cura possibile. Nei casi in cui non si possa evitare di compromettere gli obiettivi di protezione di un oggetto IFP, ad esempio nemmeno aggirandolo, occorre pertanto valutare la posa di una linea interrata. D’ora in avanti, tuttavia, tale valutazione si limita unicamente al tratto di linea ubicato all’interno dell’IFP, a meno che non si tratti di una fattispecie di cui alla frase introduttiva («più conveniente sotto il profilo economico») o alla lettera a («necessario per motivi tecnici»). Le strutture di transizione necessarie vanno posizionate nei punti opportuni al di fuori del perimetro dell’IFP.
12 RS 101
13 RS 451
14 RS 451.11