Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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di specie soltanto se, nell’ambito di una ponderazione degli interessi, è possibile dimostrare la loro superiorità in termini di valore rispetto ad altri interessi nazionali.

Con la nuova disciplina s’intende dare maggiore peso all’interesse nei confronti della realizzazione di nuovi impianti della rete di trasporto, il che consentirà – nell’ambito della ponderazione degli interessi che dovrà continuare a essere effettuata per ogni singolo caso – di tenere meglio conto della particolare rilevanza di tali infrastrutture e di semplificarne la realizzazione anche in caso di inevitabili ripercussioni su altri interessi nazionali. Le procedure potranno così essere velocizzate. Ciò tuttavia non significa che l’interesse verso la realizzazione dell’impianto della rete di trasporto prevalga in ogni caso.

Questa priorità di principio deve limitarsi ai nuovi impianti della rete di trasporto. Per quanto riguarda quest’ultima, spetta alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) verificare ufficialmente la pianificazione di base della rete (cfr. art. 22 cpv. 2bisLAEl), accertandosi in particolare che si pianifichino soltanto progetti efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici (cfr. art. 9d cpv. 2 lett. a LAEl). La priorità di principio, inoltre, viene riconosciuta soltanto in caso di intromissioni inevitabili in altri interessi nazionali, dal momento che l’autorità direttiva deve assicurare, nel quadro dell’iter autorizzativo (procedure del piano settoriale e d’approvazione dei piani), che si evitino per quanto possibile ingerenze in altri interessi (in particolare nazionali).

Con l’espressione «di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e utilizzazione riferiti ad altre politiche settoriali prevalgano sugli interessi nei confronti di un approvvigionamento sicuro ed economico.

Le riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza nazionale e internazionale di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge del 20 giugno 198619 sulla caccia sono aree particolarmente sensibili, ricche di avifauna. Questi oggetti, elencati all’allegato 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 199120 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM), devono essere trattati con la massima attenzione, evitando che gli uccelli entrino in collisione con le linee della rete di trasporto. Per tale motivo, la priorità di principio qui proposta non si applica a tali aree, né alle paludi e ai paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 Cost. e ai biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN.

Art. 16d cpv. 1 primo periodo

Con l’emanazione della legge federale del 18 giugno 199921 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (legge sul coordinamento), il Parlamento ha fissato in tre mesi il termine entro cui i Cantoni devono far pervenire i loro pareri. A tale proposito, nel messaggio concernente la legge il Consiglio federale aveva indicato soltanto che la tempistica si basa sui più recenti atti normativi, ma non citava motivi cogenti per la definizione del suddetto termine. L’esperienza dimostra che i servizi cantonali preposti non necessitano di tre mesi per valutare le pratiche,

19 RS 922.0

20 RS 922.32

21 RU 1999 3071