Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine
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piani . Questo presupposto giustifica anche il fatto che tali impianti possono rientrare nella procedura semplificata di approvazione dei piani.
Art. 43
L’attuale articolo 43 capoverso 1 prevede che a ogni impresa che domanda un’approvazione dei piani spetti per legge il diritto di espropriazione. Nella prassi vi sono stati casi in cui, per la posa di linee d’allacciamento, sono state presentate domande di espropriazione da parte di privati. Occorre pertanto chiarire che il suddetto diritto spetta per legge unicamente alle imprese che costruiscono impianti elettrici nell’interesse pubblico, ossia i gestori di rete di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAEl e la società nazionale di rete di cui all’articolo 18 LAEl. Ai gestori degli impianti per l’approvvigionamento elettrico di imprese ferroviarie o filoviarie viene riconosciuto il diritto di espropriazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie (Lferr) e dell’articolo 2 della legge federale del 29 marzo 195025 sulle imprese filoviarie (LIF). Dalla revisione del diritto di espropriazione in data 1° gennaio 2021, in certi casi è prevista una procedura indipendente d’espropriazione senza procedura d’approvazione dei piani (cfr. articolo 36 della legge federale del 20 giugno 193026 sull’espropriazione [LEspr]). Per tale motivo l’esercizio del diritto di espropriazione dev’essere scisso dall’esecuzione di una procedura d’approvazione dei piani, dal momento che i gestori di rete devono poter rivendicare tale diritto anche nell’ambito della procedura di espropriazione indipendente.
Negli ultimi anni, inoltre, nei conduttori di terra delle linee ad alta tensione viene integrata sempre più spesso la fibra ottica, una piccola parte di capacità della quale viene destinata alla trasmissione dei dati d’esercizio. La restante capacità può essere utilizzata per trasmettere dati di terzi, ossia per scopi di telecomunicazione.
Secondo l’attuale versione dell’articolo 43 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 44, ai gestori di rete spetta per legge il diritto di espropriazione, al fine di acquisire i diritti di passaggio per l’energia elettrica. Riguardo al passaggio di dati di terzi, tuttavia, l’acquisizione del diritto si fonda sull’articolo 36 capoverso 1 della legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni (LTC), secondo cui il diritto di espropriazione per impianti delle telecomunicazioni di pubblico interesse dev’essere innanzitutto conferito dal DATEC. In pratica, l’acquisizione di questo diritto comporta spesso ritardi, che comportano poi ripercussioni sull’espropriazione dei diritti connessi alle linee elettriche.
L’utilizzo della fibra ottica esistente per finalità di telecomunicazione o il raggruppamento di queste linee telematiche con le linee elettriche rappresenta una scelta funzionale dal punto di vista ecologico, della pianificazione del territorio e del diritto ambientale (principio di raggruppamento degli impianti infrastrutturali). In questi casi, inoltre, le linee di telecomunicazione rispondono sempre a un interesse pubblico, per cui dietro opportuna richiesta il DATEC riconosce regolarmente il diritto di espro-
24 RS 742.101
25 RS 744.21
26 RS 711
27 RS 784.10