Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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ai fondi in questione e iniziare i lavori di costruzione ancor prima che sia terminata la procedura di stima. Già secondo la disciplina vigente dell’articolo 45 capoverso 3 si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio.

Secondo la nuova disposizione dell’articolo 44a capoverso 1, all’espropriante spetta per legge il diritto alla presa di possesso anticipata qualora, in applicazione dell’articolo 43, nella procedura d’approvazione dei piani di cui all’articolo 16, ovvero in un’altra procedura decisionale coordinata ai sensi dell’articolo 28 LEspr, o nella procedura indipendente d’espropriazione di cui all’articolo 36 LEspr siano stati espropriati diritti in forza di una decisione passata in giudicato. Con questa misura, nei casi in cui gli espropriati oppongono resistenza anche dopo la fine della procedura d’approvazione dei piani si potrebbe evitare un ulteriore ritardo nella realizzazione dell’opera. Si tratta di un provvedimento più che necessario, dopo che in passato vi sono stati tentativi di ritardare la costruzione di progetti approvati in ultima istanza con decisione passata in giudicato, negando alla società nazionale di rete l’accesso alle particelle interessate.

Per tutelare gli espropriati da eventuali danni finanziari, con il nuovo articolo 44a capoverso 2 viene, da un lato, introdotto un obbligo per l’espropriante, che deve assicurare che l’esame della richiesta d’indennità da parte della Commissione di stima rimanga possibile o sia garantito da strumenti quali fotografie o schizzi (cfr. art. 76 cpv. 4 LEspr). Una violazione di tale obbligo comporta le conseguenze previste in questi casi dalle disposizioni in materia di responsabilità civile, fermo restando che gli espropriati interessati dalla presa di possesso anticipata vengono in ogni caso mantenuti indenni dal punto di vista finanziario. D’altro lato, il capoverso 3 prevede per l’espropriato la possibilità, in applicazione per analogia dell’articolo 76 capoverso 5 LEspr, di esigere dal presidente della Commissione di stima delle garanzie, nonostante l’espropriante possa già aver preso possesso del bene ai sensi del capoverso 1. In questi casi il presidente della Commissione di stima è tenuto a trattare speditamente tali richieste di garanzie.

Art. 45 cpv. 3

Il nuovo articolo 44a rende superflua la disciplina di cui all’articolo 45 capoverso 3, che va pertanto abrogata.

Art. 60bis

All’articolo 60bisil Consiglio federale viene incaricato di rendere conto all’Assemblea federale, dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 15bbise dell’articolo 16j, dell’efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto eventuali proposte per il periodo successivo. In questo modo si garantisce di poter esaminare ed eventualmente adattare le suddette misure.

Art. 65