Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dal rumore e dalle radiazioni non ionizzanti. Attualmente i requisiti in materia sono disciplinati mediante valori limite nell’ordinanza del 15 dicembre 198615 contro l’inquinamento fonico (OIF) e nell’ordinanza del 23 dicembre 199916 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). a cui si aggiungono le disposizioni a garanzia della sicurezza elettrica di cui all’ordinanza del 30 marzo 199417 sulle linee elettriche (OLEl). Con il capoverso 1 si assicura pertanto che, in fase di risanamento, si ottemperi a questi obblighi di ottimizzazione riguardanti la salute e la sicurezza elettrica. La situazione esistente viene migliorata in quanto vengono eliminati gli impatti più gravosi per la popolazione interessata. La sostituzione di una linea esistente può essere approvata nel medesimo luogo unicamente se sono necessarie solo modifiche parziali o moderati ampliamenti affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore e sia garantita la sicurezza elettrica. Modifiche parziali o moderati ampliamenti possono essere, ad esempio, lo spostamento di singoli tralicci, la posa come cavi interrati di singole tratte, l’innalzamento di singoli tralicci, il sollevamento delle mensole o misure meno invasive. Ai sensi del capoverso 2, la definizione dei dettagli è demandata al Consiglio federale.

Il nuovo articolo 15bbisintroduce quindi una disposizione analoga a quella dell’articolo 24c della legge federale del 22 giugno 197918 sulla pianificazione del territorio (LPT) che stabilisce il diritto per le linee esistenti di rimanere nella loro ubicazione attuale.

La verifica dei presupposti dev’essere effettuata mediante la procedura, ormai consolidata nella pratica, per l’esenzione dal piano settoriale ai sensi dell’articolo 1b OPIE.

Con il nuovo principio per cui la sostituzione di una linea esistente con una tensione pari o superiore a 220 kV può avvenire, alle condizioni citate, lungo il medesimo tracciato con la tecnologia di trasporto già in essere, in futuro non sarà più necessario effettuare, nei casi previsti, una procedura del piano settoriale, il che velocizzerà sensibilmente gli iter di tali progetti.

Art. 15d cpv. 2 e 5

Nel capoverso 2 figurerà ora soltanto l’acronimo LPN. Si tratta di un adeguamento di carattere puramente redazionale.

Il capoverso 5, invece, stabilisce ora che l’interesse nei confronti della realizzazione di nuovi impianti della rete di trasporto prevale, in linea di principio, su altri interessi nazionali.

Già oggi agli impianti della rete di trasporto viene riconosciuto per legge un interesse nazionale (cfr. Art. 15d cpv. 2 LIE). A questi impianti viene pertanto riconosciuto di regola un interesse equivalente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN. Ciò significa che la realizzazione concreta di impianti della rete di trasporto è consentita nel caso

15RS 814.41

16 RS 814.710

17 RS 734.31

18 RS 700