Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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priazione ai sensi della LTC. L’esecuzione in seno al DATEC di una procedura separata per il trasferimento del diritto di espropriazione ai sensi della LTC pare superflua, tanto più che – nelle circostanze di cui sopra – tale diritto può essere riconosciuto insieme al diritto di espropriazione per il passaggio dell’energia elettrica indipendentemente dal singolo caso concreto. Al fine di semplificare i processi, i gestori degli impianti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica di cui al capoverso 1 devono avere per legge anche il diritto di espropriazione relativo alla trasmissione dei dati di terzi tramite i loro impianti (tramite la fibra ottica esistente o anche tramite linee di telecomunicazione separate), così da evitare inutili procedure in seno al DATEC che servirebbero unicamente a trasferire il diritto di espropriazione dalla Confederazione al gestore dell’impianto – ma non a espropriare i diritti stessi. A quel punto i soggetti espropriati possono rivendicare i loro diritti nell’ambito delle procedure di espropriazione e stima appositamente previste. Questa disciplina attiva dunque in forza di legge soltanto il trasferimento del diritto di espropriazione dalla Confederazione al rispettivo gestore dell’impianto e nessuna espropriazione diretta dei diritti di passaggio dei dati, come era stato discusso all’epoca della Strategia Reti elettriche.

Con la modifica dell’articolo 43 capoverso 2, il DATEC avrà ora la possibilità di accordare il diritto di espropriazione non solo agli utenti di energia elettrica, ma anche ai gestori degli impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1. La necessità di tale norma deriva dal fatto che l’attuale disciplina prevista al capoverso 1 deve essere abrogata. Il capoverso 1 oggi in vigore prevede che a ogni impresa che domanda un’approvazione dei piani spetti per legge il diritto di espropriazione, il che significa che tale diritto non spetta più per legge ai gestori degli impianti elettrici che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1. Qualora la costruzione, la modifica o l’esercizio di un impianto di trasporto e distribuzione di energia elettrica sia di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LEspr, il DATEC dovrà invece poter riconoscere al gestore di tale impianto – dietro richiesta motivata – il diritto di espropriazione di cui al capoverso 1 (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LEspr).

Art. 44

Il tenore della regolamentazione sancita all’articolo 44 viene interamente ripreso nella nuova versione dell’articolo 43. Per tale motivo l’articolo 44 può essere abrogato.

Art. 44a

Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione (art. 16h cpv. 1 LIE). I diritti espropriati possono tuttavia essere esercitati soltanto se si è conclusa la procedura di stima ed è stata pagata l’indennità oppure se l’immissione in possesso anticipata è stata autorizzata dal presidente della Commissione federale di stima (art. 76 LEspr).

In base all’articolo 45 capoverso 3 LIE vigente il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata e quindi consentire all’espropriante la presa di possesso anticipata. Al gestore di rete viene pertanto riconosciuto il diritto di accedere