Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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bensì evadono questo tipo di attività in tempi decisamente più brevi. Sebbene l’amministrazione delle pratiche e il consolidamento dei vari pareri tecnici richiedano anch’essi un certo periodo di tempo, i tre mesi attualmente in vigore paiono eccessivi. Si tratta di un termine ordinatorio, il cui obiettivo è consentire la rapida evasione delle procedure d’approvazione dei piani. Il suo mancato rispetto non comporta sanzioni. Rimane in essere la regola attuale secondo cui, in casi eccezionali motivati, il termine può essere adeguatamente prorogato. Resta dunque il margine di manovra per accordare un termine più lungo qualora la documentazione della domanda sia molto copiosa o particolarmente complessa sul piano dei contenuti.

Art. 16g cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che, nella procedura d’approvazione dei piani per gli impianti a corrente forte o a corrente debole di cui all’articolo 4 capoverso 3 LIE (cfr. art. 16 LIE), non si debba effettuare una procedura di eliminazione delle divergenze ai sensi dell’articolo 62b LOGA.

Il Parlamento aveva inserito nella LOGA la regolamentazione della procedura di eliminazione delle divergenze nel quadro della legge sul coordinamento. Con il progetto si è introdotto tra l’altro il criterio dell’accentramento delle procedure decisionali per l’autorizzazione di costruzioni e impianti, attribuendo a un’unica autorità direttiva la competenza di rilasciare eventuali ulteriori autorizzazioni eccezionali che dovessero risultare necessarie (ad es. permessi di dissodamento, autorizzazioni previste dalla legge sulla protezione delle acque). All’epoca la regolamentazione della procedura di eliminazione delle divergenze serviva come misura con cui tenere conto delle perdite di competenze da parte delle autorità specializzate a seguito dell’accentramento delle procedure e del timore di un indebolimento sistematico degli interessi sanciti dalla legislazione ambientale. Secondo l’intento originario la procedura di eliminazione delle divergenze avrebbe dovuto, da un lato, esercitare pressione sull’autorità direttiva affinché risolvesse il prima possibile gli eventuali quesiti emersi nell’ambito della procedura e, dall’altro, garantire che si tenessero in debito conto, ad esempio, gli interessi di natura ambientale.

In pratica, la procedura di eliminazione delle divergenze obbligatoria per legge può essere causa di lungaggini nella chiusura di una pratica per via di disaccordi interni tra le autorità federali. La regolamentazione attuale può dunque comportare ritardi nelle procedure e un’ulteriore mole di adempimenti a carico dei servizi interessati. Per queste ragioni, in futuro si deve rinunciare all’eliminazione delle divergenze nelle procedure d’approvazione dei piani. Tale rinuncia consentirà all’autorità direttiva di poter decidere e risolvere in autonomia eventuali discrepanze con i servizi specializzati (cfr. art. 62a cpv. 1 LOGA: «...prima di prendere una decisione.»).

Nonostante la rinuncia alla procedura di eliminazione delle divergenze, resta garantita una disamina obiettiva e qualificata dei pareri delle autorità specializzate. Anche in assenza della disposizione di cui all’art. 62b LOGA, infatti, l’autorità direttiva è tenuta per legge a effettuare i dovuti accertamenti a fini decisionali (art. 12 della legge del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa) e anche a consultare a tale scopo

22 RS 172.021