Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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Il cablaggio interrato delle linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV o di alcune loro tratte è inoltre possibile, ai sensi del capoverso 1bislettera d, se necessario per rispettare le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti, di protezione dal rumore o di garanzia della sicurezza elettrica. In questo modo si tiene conto della protezione della salute.

Si è intenzionalmente rinunciato a inserire ulteriori casistiche in cui valutare l’opportunità di un cablaggio per i seguenti motivi: da un lato permane comunque l’obbligo di evitare conflitti con altri interessi pubblici attraverso una pianificazione adeguata dei tracciati; dall’altro il principio sancito al capoverso 1 perderebbe di ogni efficacia in presenza di un lungo elenco di fattispecie a favore della posa di cavi. Ecco perché non figurano, ad esempio, oggetti dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale, dell’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera e altri biotopi.

L’applicabilità di questo articolo è limitata, come si legge nel testo, alle linee aventi una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, per cui non riguarda la rete di trasporto per la corrente di trazione ferroviaria, che è alimentata con una tensione di 132 kV e una frequenza di 16,7 hertz (Hz).

Art. 15bbis

Il nuovo articolo 15bbisprevede che la sostituzione di una linea esistente con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possa avvenire, alle condizioni citate, lungo il medesimo tracciato con la tecnologia di trasporto già in essere. Ciò vale anche qualora la sostituzione della linea comporti un aumento della tensione nominale. Di conseguenza, in linea di principio non occorre esaminare varianti di tracciato o di corridoio alternative, per cui si può rinunciare allo svolgimento di una procedura del piano settoriale.

In questo articolo rientrano le cosiddette misure di risanamento a beneficio di una linea esistente. Il termine «sostituzione» sta a indicare che tutta la linea o parte di essa viene sostanzialmente realizzata ex novo nello stesso luogo e con la medesima modalità costruttiva. Nella disposizione sono contemplate anche le combinazioni di una sostituzione con una modifica (ad es. ottimizzazione delle fasi e incroci) o con un aumento di tensione.

Il fatto che l’infrastruttura debba, in linea di principio, rimanere nello stesso luogo è giustificato dai seguenti motivi: da un lato, la sua presenza ormai decennale è considerata dalla generazione attuale della popolazione residente interessata parte integrante del paesaggio. Un suo spostamento non farebbe altro che generare un nuovo impatto su altri luoghi, paesaggi ed eventualmente zone urbanizzate – per cui alla fine produrrebbe soltanto uno spostamento della problematica. Dall’altro, il mantenimento dell’infrastruttura nel medesimo luogo persegue un interesse pubblico, tanto più che un risanamento sul tracciato esistente comporta in genere costi inferiori a quelli di uno spostamento. Spesso, inoltre, parti fondamentali della linea esistente, come singoli tralicci, le loro fondamenta, cunicoli o fasci di tubi, continuano ad essere intatte e fruibili, per cui vale la pena continuare a utilizzarle o ripristinarle anche per motivi economici.