Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 23 pagine

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le rispettive autorità specializzate (art. 62a cpv. 1 LOGA). L’autorità direttiva ha altresì l’obbligo di applicare correttamente tutte le disposizioni di legge e d’ordinanza pertinenti, quindi anche quelle in materia ambientale. Per tale motivo raccoglie i pareri delle autorità specializzate in merito, li esamina ed effettua con le medesime gli opportuni accertamenti, se necessari, dopodiché nella sua decisione evidenzia le eventuali discordanze e nelle considerazioni riporta i motivi che l’hanno indotta a formulare quella decisione. Inoltre, visto che le decisioni dell’autorità direttiva possono essere verificate dall’autorità giudiziaria, si assicura che ogni richiesta legittima sia tenuta in debita considerazione, avendo il tribunale la facoltà di rettificare eventuali decisioni errate. Le autorità specializzate coinvolte continueranno inoltre ad avere la facoltà di far valere il proprio parere dinnanzi ad un’autorità di ricorso.

Art. 16j

Per evitare giudizi di rinvio che ritarderebbero la procedura, il nuovo articolo 16j prevede che i tribunali decidano sulla materia per quanto possibile in completa autonomia.

Per le procedure di ricorso deve essere inoltre introdotto, quale misura atta a velocizzare la procedura, un termine di 180 giorni per la decisione. La finalità di questa disposizione è far sì che i ricorsi relativi alle linee della rete di trasporto (50 Hz) e alle linee a tensione inferiore che servono impianti di interesse nazionale siano trattati dai tribunali a titolo prioritario. Il suddetto termine per la decisione è un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta sanzioni. In tal modo si continua a garantire l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. Il termine per la decisione decorre dalla fine dello scambio di scritti. Poiché esso non pone alcun limite temporale alla procedura d’istruzione, il tribunale ha sempre la garanzia di poter effettuare gli accertamenti e lo scambio di scritti necessari nel caso specifico, senza che sia pregiudicata la qualità della procedura.

La disposizione vale sia per il Tribunale amministrativo federale che per il Tribunale federale, fermo restando che il ricorso a quest’ultimo è già oggi limitato a questioni di diritto d’importanza fondamentale (art. 83 lett. w della legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale federale).

Art. 17 cpv. 1 lett. d

Il nuovo articolo 17 capoverso 1 lettera d prevede che anche alle stazioni di trasformazione della rete di distribuzione a bassa tensione (livello di rete 6) si possa applicare la procedura semplificata di approvazione dei piani. L’esperienza dimostra che l’approvazione delle reti di distribuzione a bassa tensione non comporta problemi. Lo stesso dicasi per le stazioni di trasformazione del livello di rete 6, in buona parte prefabbricate, poiché esse sono già oggi controllate dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nell’ambito di una verifica preliminare (una sorta di esame del tipo) prima del loro effettivo esame nell’ambito della procedura d’approvazione dei

23 RS 173.110