Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

giudici specializzati nel settore del diritto dei brevetti. Questo proposito è stato tuttavia abbandonato nel messaggio, in quanto la revisione delle decisioni sugli esami e sulle opposizioni in materia di diritto dei brevetti non dovrebbe più competere al TAF.16 Presso il Tribunale federale e il Tribunale penale federale lavorano giudici non di carriera, ma non come giudici specializzati veri e propri. Tuttavia, anche il Tribunale federale impiega giudici supplenti che sono stati eletti in virtù delle loro conoscenze specialistiche in singole aree tematiche.17

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Una separazione più efficace tra inchiesta e decisione

Ridimensionamento e professionalizzazione della Commissione

La Commissione deve essere ridimensionata e professionalizzata. In primo luogo,

dovrebbe essere composta da soli 5-7 membri anziché da 11-15. Il progetto prevede inoltre di rinunciare alla rappresentanza delle associazioni, a significare che queste ultime non potranno più proporre dei candidati, ma ciò non significa che i membri delle associazioni saranno esclusi dalla Commissione. L’attenzione va tuttavia focalizzata rigorosamente sui profili attitudinali in modo da accrescere la professionalizzazione, una necessità che deriva anche dalla riduzione del numero dei membri della Commissione. Infine, il grado di occupazione dei membri andrebbe aumentato laddove possibile, fermo restando tuttavia che la Commissione deve rimanere un’autorità di milizia. Il grado di occupazione possibile va quindi definito nello specifico e non deve essere stabilito per legge.

La Commissione uscirà rafforzata da questi cambiamenti, in particolare anche nei

confronti della sua Segreteria. Si prevede un processo decisionale più efficace all'interno della Commissione e un controllo migliore della Segreteria. La dimensione ottimale di un organo decisionale è sensibilmente inferiore a quella attuale della Commissione. Da un lato, un ridimensionamento promuove la discussione critica all’interno dell’istanza decisionale, dall'altro, una riduzione dell’organico previene il rischio di un'eccessiva dispersione delle responsabilità: più piccola è la Commissione, maggiore è la responsabilità dei singoli membri per le decisioni assunte dall’autorità giudicante. L’enfasi posta sui profili attitudinali nella selezione dei membri della Commissione e l'eventuale aumento del loro grado di occupazione assicurano inoltre che essi siano in grado di esaminare in modo approfondito e nel dettaglio le proposte della Segreteria e i preavvisi delle parti. Nell’insieme, il tutto rafforzerà il ruolo della Commissione nel valutare con spirito critico e la profondità necessaria le proposte e i pareri.

Coinvolgimento della Commissione solo nella fase decisionale

Gli obblighi di collaborare in capo a un membro della presidenza nella fase inquirente

vanno abrogati. In linea generale, oggi l’inchiesta è condotta dalla Segreteria, ma singoli membri della Commissione sono coinvolti in varie fasi procedurali, basti pensare che le decisioni di procedura vanno emanate d’intesa con un membro della presidenza, così come l’avvio delle indagini e anche le perquisizioni domiciliari devono essere disposte da un membro della presidenza. Infine, la Commissione deve emettere misure cautelari. Il progetto prevede che d’ora in poi le indagini saranno avviate dalla Segreteria senza il preventivo consenso di un membro della Commissione. Anche le perquisizioni domiciliari dovranno essere ordinate direttamente dalla Segreteria. Infine, la Segreteria avrà la facoltà di emettere decisioni di procedura in piena autonomia. Un’eccezione al riguardo dovrebbe essere data dalla disposizione di misure cautelari, che spesse volte configurano un fatto compiuto, producendo

16 V. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti (FF 2023 7).

17 Rapporto finale della commissione di esperti, p. 82. 10/24