Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine

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Art. 42 Misure di inchiesta

Capoverso 2: oggi le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati da un membro della presidenza su domanda della Segreteria. D’ora in poi saranno disposti direttamente dal direttore della Segreteria. Ciò vale anche per le nuove perquisizioni di persone previste dall’attuale revisione parziale della legge sui cartelli. Modifiche analoghe sono previste per gli articoli 23 e 27 LCart. Tutti questi adeguamenti sfociano in una separazione più nitida tra inchiesta e decisione. L’obiettivo è rafforzare l’imparzialità della Commissione nella fase decisionale (v. cap. 3.1.1). Il fatto che perquisizioni e sequestri siano operati in base a un ordine del direttore corrisponde alla soluzione consueta (art. 48 cpv. 3 DPA).

Art. 42a (nuovo) Procedura di data room

Capoverso 1: nella fattispecie viene creata una nuova base giuridica per la procedura di data room. Nell’ambito di questa procedura possono essere divulgati anche dati contenenti segreti d’affari o relativi ad autodenunce, purché vengano adottate speciali misure di protezione. Al riguardo, si tratta di una deroga al principio della protezione assoluta dei segreti d’affari ai sensi dell’articolo 25 capoverso 4 LCart.

Nello specifico, per ordinare una procedura di data room occorre un interesse pubblico o privato preponderante, ad esempio la tutela delle informazioni contenute nelle autodenunce o dei diritti di difesa delle parti. Le autorità devono soppesare attentamente gli interessi rilevanti, in particolare gli interessi alla consultazione e gli interessi al mantenimento del segreto come pure l’interesse a uno svolgimento efficace e sollecito del procedimento. La disposizione evidenzia due possibili situazioni applicative della procedura di data room: l’accesso ad autodenunce e l’accesso a segreti d’affari. Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell’autodenuncia, nella realtà pratica l’accesso alle autodenunce avviene già oggi solo negli uffici delle autorità in materia di concorrenza, senza che vengano consegnate copie degli atti. Per quanto attiene all’accesso ai segreti d’affari, il testo normativo specifica che l’accesso non è accordato alle parti stesse, ma solo a terzi da esse incaricati che devono osservare regole specifiche (v. cpv. 2). Così facendo, già a livello legislativo viene adottato un importante provvedimento per la protezione dei segreti d’affari.

L'articolo 42a AP-LCart è formulato come disposizione potestativa e non fornisce alcun diritto legale all'attuazione di una procedura di data room. In alternativa alla procedura predetta, in singoli casi entra in considerazione come finora la divulgazione del contenuto essenziale degli atti soggetti a segreto in conformità all’articolo 28 PA.

L’ordine dell’autorità di attuare una procedura di data room rappresenta una decisione incidentale che può essere impugnata ai sensi delle disposizioni della PA. Se un depositario di segreti si oppone alla divulgazione dei suoi segreti d’affari, l’ordine dell’autorità dovrebbe essere impugnabile separatamente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA). Le autorità di ricorso sono il Tribunale amministrativo federale e, in ultima istanza, il Tribunale federale.

Capoverso 2: nel capoverso 2 il Consiglio federale è autorizzato e incaricato di disciplinare più nel dettaglio le condizioni e le modalità della consultazione in una data room, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi al mantenimento del segreto. Tali norme possono consistere, ad esempio, nell’obbligare sotto comminatoria di pena (v. art. 292 Codice penale svizzero36) le persone aventi accesso alle informazioni a non fare copie dei documenti, a non divulgare segreti d’affari e a utilizzare il contenuto degli atti visionati solo ai fini della salvaguardia dei diritti di difesa nella procedura del diritto dei cartelli.

36 RS 311.0