Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine
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sistematica e coerente tra inchiesta e decisione con l’obiettivo di rafforzare l’imparzialità della Commissione nella fase decisionale (v. cap. 3.1.1). Nel quadro dell’attuale revisione parziale della LCart il Consiglio federale propone una modifica del secondo periodo del capoverso 1,34 che tuttavia è ininfluente sulla modifica proposta in questa sede, relativa solo al primo periodo.
Art. 28a (nuovo) Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie
Capoverso 1: il nuovo articolo 28a AP-LCart consente alle parti di esporre esaurientemente le proprie osservazioni sulle risultanze probatorie provvisorie e di presentare istanze probatorie complementari prima che la Segreteria giunga a risultanze definitive e formuli la proposta all’attenzione della Commissione. Una volta conclusi i principali accertamenti e non oltre un anno dall’apertura dell’inchiesta la Segreteria è quindi tenuta a comunicare per scritto le risultanze probatorie provvisorie alle parti. Una notifica ai partecipanti al procedimento che non hanno la qualità di parte non è appropriata in questa fase iniziale. Con il termine di un anno viene assecondata la richiesta della mozione 22.4404 Rechsteiner «Accelerare le procedure e aumentare la sicurezza giuridica», che di fatto obbliga la Segreteria a completare e concludere in tempi brevi le indagini principali. Sulla base di una valutazione preliminare, la Segreteria informa le parti sull’accertamento provvisorio dei fatti, sulle accuse mosse e sulle relative implicazioni giuridiche. Le parti hanno il diritto di presentare una presa di posizione e di richiedere l’assunzione di mezzi di prova entro un termine ragionevole. Nella sua proposta alla Commissione la Segreteria ha la facoltà di derogare dal tenore delle risultanze probatorie provvisorie. Del pari può anche svolgere indagini suppletive, se le risultanze probatorie predette sono contestate integralmente o parzialmente dalle parti. Se un’inchiesta viene estesa sotto il profilo materiale, temporale e geografico, in particolare perché gli accertamenti sollevano ulteriori sospetti, il termine decorre solo dall’estensione dell’istruttoria, altrimenti le questioni di fatto aggiuntive non potrebbero essere debitamente chiarite. Nella loro presa di posizione all’attenzione della Commissione le parti possono fare riferimento alla comunicazione.
Non sono previsti effetti giuridici specifici nel caso in cui le indagini principali non possano essere concluse entro il termine stabilito e la comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie non fosse quindi possibile in tempo utile. Il tutto è conforme alla natura giuridica di questo termine in quanto termine ordinatorio.
Capoverso 2: il termine di cui al capoverso 1 è volutamente breve in modo che le parti siano informate quanto prima sulle accuse specifiche mosse. D’altro canto, però, deve anche essere sufficientemente lungo da consentire alla Segreteria di svolgere gli accertamenti necessari nel rispetto dei diritti delle parti e di valutarne provvisoriamente i risultati. In molti casi, ma non in tutti, un termine di dodici mesi dovrebbe essere sufficiente. Se un caso è particolarmente complesso, coinvolge numerose parti, richiede ampie misure investigative (ad es. perquisizioni domiciliari, valutazione di dati confiscati, diverse audizioni ecc.) ovvero il coordinamento con autorità garanti della concorrenza estere, un anno è un termine eccessivamente breve per concludere le indagini principali e produrre risultanze probatorie significative. In questo caso, il termine può essere prorogato di un massimo di dodici mesi. La Segreteria motiverà tale proroga alle parti e indicherà loro un calendario.
Capoverso 3: il termine di dodici mesi si applica all’attività inquirente della Segreteria fino alla comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie e non tiene conto delle proroghe procedurali non disposte dalla Segreteria. La valutazione di domande di ricusazione o di richieste di proroga dei termini, istanze probatorie, procedure di ricorso contro decisioni di procedura e apposizioni di sigilli ai sensi dell’articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)35 richiedono immancabilmente molto tempo ed esulano quantomeno in parte dalla sfera di influenza della Segreteria.
34 V. messaggio del 24 maggio 2023 concernente la revisione parziale della legge sui cartelli, FF 2023 1463
35 RS 313.0 18/24