Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine
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più informata) se vuole attingere alle sue conoscenze sui casi. La redazione finale della decisione potrà comunque essere effettuata anche a venire da un membro della presidenza insieme alla Segreteria.
3.1.2 Rafforzamento dei diritti delle parti durante l’inchiesta
Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie
La Segreteria dovrebbe comunicare ai destinatari dell’inchiesta le risultanze probatorie provvisorie una volta concluse le indagini principali e non oltre un anno dall’apertura
dell’istruttoria. Con questa notifica le parti vengono informate dei fatti preliminari del caso, delle accuse mosse e delle relative conseguenze legali. Nella prassi seguita finora, quanto anticipato avviene già nei casi in cui si punta a una conciliazione. Negli altri casi, la Segreteria rinuncia spesse volte a rilasciare tale comunicazione esplicita. Piuttosto mette a confronto verbalmente le parti con le accuse mosse di norma durante le audizioni e in questo contesto accorda loro la possibilità di esprimersi e prendere posizione. Inoltre trasmette sempre in via preliminare alle parti la proposta indirizzata alla COMCO per una presa di posizione scritta sulla medesima, come prescritto dall’art. 30 cpv. 2 LCart. È oggetto di critiche il fatto che nei casi senza conciliazione le parti potrebbero esprimersi compiutamente sugli appunti mossi solo troppo tardi, per cui le loro osservazioni scritte sarebbero, agli effetti pratici, sostanzialmente ininfluenti sulla proposta della Segreteria destinata alla Commissione. Poiché nella pratica la proposta si configura spesso come una bozza di decisione, i destinatari dell’inchiesta potrebbero essere indotti a credere di potersi pronunciare solo e semplicemente su un fatto compiuto. D’ora in poi la notifica dovrà essere effettuata in ogni caso: le parti avrebbero così modo di esprimersi sulla fattispecie, richiedere misure probatorie complementari ed essere informate dalla Segreteria sulla valutazione preliminare e sui possibili effetti giuridici. Tuttavia, in virtù del principio della presunzione di innocenza il giudizio dovrà essere espresso con un certo riserbo. Sulla base del feedback delle parti la Segreteria esaminerà quindi la situazione probatoria, raccoglierà se del caso ulteriori prove e redigerà una proposta da sottoporre alle parti (come avviene già oggi) per una presa di posizione esaustiva (art. 30 cpv. 2 LCart).
In questo modo si compie un avvicinamento al principio di accusa.19 Primo, le imprese
imputate riceveranno dalla Segreteria, prima di quanto avvenuto finora, una valutazione dei fatti di rilievo ai fini della decisione, il che consentirà loro di impostare di conseguenza la propria difesa. Secondo, le aziende imputate avranno così modo di presentare esaurientemente le proprie osservazioni sull’accertamento dei fatti prima che sia redatta la bozza di proposta della Segreteria. Quest’ultima dovrà quindi tenere opportunamente conto della presa di posizione anche prima di formulare la sua proposta all’attenzione della Commissione. Ciò può ritardare leggermente la procedura, ma rafforza i diritti di partecipazione dei destinatari dell’inchiesta. Il termine di un anno per la notifica dei punti del ricorso costringerà inoltre la Segreteria a completare e concludere le indagini essenziali entro un anno. In via eccezionale il termine potrà essere prorogato al massimo di un anno. Questa proroga non viene concessa dalla COMCO poiché sarebbe in palese contrasto con l’obiettivo di una separazione più netta e sistematica tra inchiesta e decisione. Spetterà invece alla Segreteria giustificare la proroga all’attenzione delle parti. Peraltro il termine viene dilazionato di conseguenza anche in caso di estensioni procedurali disposte dalle parti o da terzi.
Procedura di data room
La Segreteria deve poter consentire alle parti un accesso più agevole ai dati contenenti segreti d’affari e alle autodenunce nell’ambito di una procedura di data room. Oggi questo
è possibile solo con il consenso delle parti. D’ora in poi a fronte di interessi pubblici o privati preponderanti la Segreteria potrà concedere a terzi incaricati l’accesso a dati contenenti segreti d’affari nell’ambito di una procedura protetta (la cosiddetta procedura di data room), anche senza il consenso delle aziende interessate. Questa opzione può rivelarsi particolarmente
19 Rapporto finale della commissione di esperti, p. 72. 12/24