Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine
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sulla sorveglianza degli aiuti di Stato non venisse accettata nella suddetta forma, l’articolo 18 capoverso 2 AP-LCart dovrà essere modificato di conseguenza.
Art. 23 Compiti della Segreteria
Capoverso 1: finora la Segreteria poteva emanare decisioni di procedura solo insieme a un membro della presidenza della Commissione. D’ora in poi la partecipazione di membri della Commissione all’adozione di decisioni di procedura non sarà più richiesta. Adeguamenti analoghi sono previsti negli articoli 27 e 42 LCart. Tutte queste modifiche contribuiscono a una separazione più sistematica e coerente tra funzione inquirente e funzione giudicante. L’obiettivo è evitare una preimplicazione dei membri della Commissione e quindi di rafforzare la sua imparzialità nella fase decisionale (v. cap. 3.1.1). Inoltre, il coinvolgimento di membri della Commissione attivi con un mandato di milizia, che nella fase investigativa di un’istruttoria non hanno alcuna conoscenza dei fatti e degli atti, è inappropriato e costituisce un inutile ostacolo burocratico.
Le decisioni di procedura sono decisioni incidentali che chiariscono in particolare le questioni procedurali controverse, ad esempio in ordine all’audizione di rappresentanti delle parti e testimoni, all’esistenza di facoltà di non deporre, all’estensione dell’esame degli atti, alla separazione delle procedure o ai termini. È controverso se anche le decisioni di pubblicazione possano essere emesse in virtù dell’articolo 23 cpv. 1 LCart.33 I provvedimenti cautelari non sono emanati dalla Segreteria. Stanti la loro portata e la natura pregiudizievole della decisione finale, sono rilasciati dalla stessa COMCO e così dovrebbe essere anche in futuro. Quanto anticipato si applica anche ai casi controversi di ricusazione (v. art. 10 PA). Ai sensi degli articoli 45 e 46 PA, determinate decisioni incidentali possono essere impugnate autonomamente dinanzi al TAF. Si tratta in particolare di decisioni incidentali suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile (ad esempio la divulgazione di segreti d’affari). Le decisioni incidentali che non possono causare un pregiudizio irreparabile sono impugnabili dalle parti insieme alla decisione finale. Non vi sono quindi lacune nella tutela giurisdizionale. Oggi il compito della COMCO di controllare la Segreteria in caso di decisioni di procedura esiste sostanzialmente solo sulla carta ed è di scarsa utilità pratica, per cui può essere revocato senza indugi.
Capoverso 1bis(nuovo): in linea generale, la deliberazione delle decisioni della COMCO avviene dopo aver ascoltato le parti. Oltre ai membri della Commissione, oggi alle sedute partecipano il direttore della Segreteria e il personale della Segreteria da lui designato. Anche il Sorvegliante dei prezzi può presenziare con voto consultivo alle riunioni. La deliberazione è presieduta dalla presidente della COMCO. La partecipazione della Segreteria alle sedute della COMCO è particolarmente importante per due motivi. Primo, i collaboratori della Segreteria vantano un’ottima conoscenza dei casi in esame, per cui la loro presenza è utile qualora nel corso della deliberazione della Commissione dovessero sorgere interrogativi specifici (ad es. su singoli atti giudiziali). Secondo, sono i collaboratori competenti della Segreteria a redigere le decisioni della COMCO, il che impone la loro presenza durante le deliberazioni. Entrambi i compiti non sono interessati dal nuovo principio. Tuttavia, non sono più consentite spiegazioni e osservazioni autonome da parte della Segreteria che non rispondono a un interrogativo concreto dei membri della COMCO e neppure interventi in assenza delle parti. Un invito generale alla Segreteria di presentare e sostenere la sua proposta non sarebbe ad esempio più ammissibile in assenza delle parti.
Art. 27 Apertura di un’inchiesta
Capoverso 1: finora la Segreteria poteva aprire un’inchiesta solo d’intesa con un membro della presidenza della Commissione. D’ora in poi avvierà da sola le istruttorie. La Commissione potrà tuttavia ancora incaricare la Segreteria di aprire un’inchiesta. Modifiche analoghe sono previste negli articoli 23 e 42 LCart. Questi adeguamenti si traducono in una separazione più
33 V. D. Bruch e S. Meier, nel DIKE-Kommentar sull’art. 23, 2018, n. marg. 71. 17/24