Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sui cartelli
Art. 18 Commissione della concorrenza
Capoverso 2: l’articolo 18 capoverso 2 AP-LCart contiene due novità: in primo luogo, la Commissione sarà ridotta da 11–15 a 5–7 membri. In secondo luogo, la Commissione dovrà essere composta esclusivamente da esperti indipendenti anziché semplicemente da una maggioranza. La nuova regolamentazione potrebbe entrare in vigore idealmente con l’elezione per il rinnovo integrale nel 2028.
Ridimensionamento della Commissione: la misura è intesa rafforzare la Commissione rispetto alla sua Segreteria (v. cap. 3.1.1). In questa prospettiva una commissione di sette membri è già troppo grande. Tuttavia, anche con un organico più contenuto è di cruciale importanza che nella Commissione siano rappresentate le varie discipline (in particolare il diritto e l'economia) al pari di profili sia professionali sia accademici. Alla composizione della Commissione si applicano anche i requisiti dell'articolo 8c dell'ordinanza sull’Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione32 (OLOGA), secondo cui donne e uomini devono essere rappresentati in ragione di almeno il 40 per cento per ciascun genere, come pure dell’articolo 8cbisOLOGA sulla rappresentanza delle varie comunità linguistiche. Il numero massimo di sette membri agevola al Consiglio federale il compito di ottemperare a questi requisiti nella composizione della Commissione. L’attuale sistema camerale può essere mantenuto anche con il ridimensionamento proposto. Al momento esistono due camere, la camera per le decisioni parziali e la camera per le concentrazioni di imprese, in ciascuna delle quali siedono tre membri della Commissione.
Composizione della Commissione: la regola secondo cui la Commissione deve essere composta esclusivamente da esperti indipendenti non significa che i membri di un'associazione economica o di un'organizzazione di tutela dei consumatori non possano più essere eletti nella COMCO, ma semplicemente che le associazioni economiche e le associazioni di tutela dei consumatori non potranno più proporre candidati al Consiglio federale come avvenuto finora, e assicurarsi di fatto una rappresentanza nella Commissione. Peraltro, nell’ottica legale già oggi non esiste alcun diritto a un tale seggio, ma agli effetti pratici il Consiglio federale elegge sempre i candidati proposti dalle associazioni. L’esclusione dei rappresentanti delle associazioni è, da un lato, una conseguenza necessaria del ridimensionamento della Commissione a fronte della contestuale salvaguardia della sua indipendenza. Dall'altro, consente però di focalizzare sistematicamente l’attenzione sui profili attitudinali nella selezione dei membri della Commissione. I profili dei requisiti dovrebbero essere eterogenei. L’obiettivo non è accademizzare la Commissione: oltre a professori con consolidate competenze in diritto della concorrenza o economia industriale, sono eleggibili anche giudici cantonali, avvocati e altri professionisti del settore privato con conoscenze specialistiche pertinenti.
Il grado di occupazione dei membri della Commissione non è disciplinato nella LCart. Oggi oscilla tra il 50 per cento (presidente) e il 25 per cento (membri). Un suo aumento sarebbe tuttavia auspicabile per ottenere un ulteriore rafforzamento rispetto alla sua Segreteria. Ad ogni modo, la Commissione resta un’autorità di milizia, per cui aumentare il grado di occupazione può rivelarsi difficile e non deve dissuadere i candidati idonei e qualificati dal proporsi. Come oggi, il grado di occupazione sarà quindi definito dal Consiglio federale caso per caso.
L’avamprogetto della nuova legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (v. cap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) prevede anche una Camera preposta agli aiuti di Stato separata. Al tal fine saranno necessari altri due membri della Commissione della concorrenza che, fatta eccezione per le riunioni della Camera preposta agli aiuti di Stato, non parteciperanno però alle altre riunioni della Commissione della concorrenza. Qualora la legge
32 RS 172.010.1 16/24