Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 24 pagine
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Modello giudiziario: la Commissione viene abolita, mentre la Segreteria conduce le inchieste e presenta i ricorsi dinanzi a un nuovo tribunale della concorrenza appositamente istituito. L’autorità di prima istanza (TAF) viene a cadere. Questo modello consentirebbe di assicurare la rigida separazione richiesta da alcune parti tra attività inquirente e attività giudicante o decisionale, senza trascurare che si potrebbe eliminare un’autorità di ricorso, con l’effetto di abbreviare l’intero procedimento (lungo tutti i gradi di giudizio). Tuttavia, il modello non è stato approfondito e il Consiglio federale non vi ha dato seguito, in quanto una riforma di così ampio spettro comporterebbe gravi rischi e ingenti costi di riorganizzazione. Considerando che oggi la COMCO funziona bene, un cambiamento così radicale del sistema sarebbe sproporzionato. Inoltre, il modello giudiziario presenterebbe notevoli svantaggi, come ad esempio un allungamento dei procedimenti di prima istanza, senza contare che questa formula è estranea all’ordinamento giuridico svizzero (v. cap. 2). Infine, nella dimensione internazionale il modello giudiziario è considerato obsoleto e in disuso, tant’è vero che in Europa è adottato solo da Austria e Malta (v. cap. 2). Il Consiglio federale ne aveva proposto l’adozione nel 2012 (v. cap. 1.1).
Un tribunale della concorrenza come autorità di ricorso: per i casi di diritto amministrativo che rientrano nel campo di applicazione della LCart viene creato un tribunale speciale della concorrenza (analogamente al Tribunale federale dei brevetti) con la facoltà, in quanto autorità di ricorso, di decidere in prima istanza in luogo del TAF. È logicamente ipotizzabile che il tribunale in parola sarebbe chiamato ad esprimersi come prima istanza decisionale anche sulle azioni civili in materia di cartelli. Questa opzione consentirebbe una maggiore specializzazione, in quanto vi confluirebbero tutti i casi strettamente correlati con la concorrenza. Il tutto potrebbe favorire in particolare l’efficienza procedurale e offrirebbe l’opportunità di creare un ambiente attraente e invitante per i giudici specializzati. Peraltro, la COMCO potrebbe essere mantenuta nella sua forma attuale. Tuttavia, la giurisdizione civile è generalmente di competenza dei Cantoni (anche se sono possibili eccezioni come il Tribunale federale dei brevetti). Un tribunale specializzato sarebbe inoltre in aperto contrasto con la centralizzazione dei tribunali a livello legislativo prevista nel solco della riforma del sistema giudiziario e non sembra necessario per rafforzare la procedura di ricorso.
1.2.2 Valutazione dell’introduzione di un incaricato dei procedimenti
È stata valutata l’opzione di introdurre incaricati dei procedimenti. Si tratterebbe di esperti
indipendenti nominati dal Consiglio federale e integrati sotto il profilo amministrativo nel DEFR, che potrebbero svolgere in particolare due compiti:
1. L’incaricato dei procedimenti potrebbe essere chiamato a decidere in modo vincolante su determinate questioni procedurali a richiesta delle parti. Le imprese imputate potrebbero rivolgersi all’incaricato preposto se non concordano con la decisione pronunciata dalla Segreteria in ordine a quesiti procedurali, nel qual caso l’incaricato dei procedimenti dovrebbe prendere una decisione vincolante sulla questione procedurale in oggetto seguendo una procedura rapida. Tuttavia, una procedura sollecita senza sostanziali sovrapposizioni sarebbe possibile solo per le questioni che non richiedono una conoscenza approfondita del caso in esame. Ne consegue che i quesiti sui quali l’incaricato dei procedimenti sarebbe legittimato a decidere con valenza vincolante dovrebbero essere chiaramente definiti e delimitati. In proposito, andrebbero tenute in opportuna considerazione in particolare le domande di proroga dei termini per rispondere alle richieste di informazioni, le domande di divulgazione o di non divulgazione di determinati documenti o le richieste di eliminazione dei segreti d’affari contenuti nei documenti. Una procedura di questo tipo aprirebbe tre aspettative: in primo luogo, una diminuzione del numero di ricorsi dinanzi al TAF, poi un alleggerimento della Commissione sul versante delle questioni procedurali e, infine, un miglioramento del consenso relativamente alle procedure in materia di diritto dei cartelli.
2. L’incaricato dei procedimenti potrebbe partecipare alle deliberazioni della Commissione e informare le parti sulle attribuzioni del personale della Segreteria, 6/24